Se le scuole private chiedono agli studenti dei compensi per lo svolgimento dell'attività non possono fruire dell'esenzione Imu. E l'imposta municipale sugli immobili è dovuta anche se non vengono realizzati degli utili. Un ente non commerciale, dunque, è soggetto al pagamento del tributo sugli immobili utilizzati per l'attività didattica se richiede agli studenti una retta, anche se modesta. L'agevolazione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa europea, solo nel caso in cui gli immobili siano destinati allo svolgimento di attività non economica, svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo meramente simbolico.
Si è così espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 9942/2023. Nella pronuncia viene richiamata l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui è attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato con prestazioni che vengono remunerate. Per la Suprema corte, l'esenzione «presuppone che l'attività didattica esercitata nell'immobile, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con modalità commerciali, delle quali costituisce un indice rivelatore il pagamento di una retta scolastica da parte degli studenti, anche se modesta». Il mancato conseguimento di utili «non è indicativo della natura non commerciale dell'attività». Inoltre, l'agevolazione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se ha a oggetto «immobili destinati allo svolgimento di attività non economica» e «l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico».
Le attività didattiche, che sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non commerciali se le stesse sono paritarie rispetto a quella statale, la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e viene applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente. L'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio 2020 (160/2019), che disciplina la nuova Imu, riconosce agli enti il diritto all'esenzione alle stesse condizioni fissate dalla vecchia normativa. In effetti, il comma 759 dispone che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)». Quest'ultima norma prevede che gli enti titolari degli immobili sono esonerati dal pagamento solo se vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Ulteriore requisito richiesto per fruire dell'esenzione è il possesso qualificato da parte dell'ente non profit. Per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto. Altrimenti l'agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell'esenzione.
La Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) ha chiarito che per fruire dell'esenzione l'ente non commerciale deve non solo utilizzare, ma anche possedere direttamente l'immobile. E' richiesta una duplice condizione: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e l'esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. Non può, poi, essere riconosciuta l'esenzione a un ente non commerciale se l'immobile non viene effettivamente utilizzato. Se il complesso immobiliare per cui viene preteso il diritto a fruire del beneficio fiscale ha formato oggetto di trattative per la sua cessione o di contratti preliminari di vendita, questo dimostra il venir meno della sua funzione strumentale. Il regime di favore può essere riconosciuto solo per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione dell'immobile per l'esercizio delle attività elencate dalla norma di legge.
Va posto in rilievo, infine, che i comuni hanno il potere di ampliare, con regolamento, i confini dell'esenzione per gli immobili che hanno questa destinazione. L'amministrazione può esonerare gli immobili dati in comodato gratuito al comune, ad altro ente territoriale (provincia, regione) o a un ente non commerciale, purché lo utilizzino esclusivamente per scopi istituzionali o statutari, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 777, della legge 160/2019. Quindi, può essere estesa l'agevolazione anche ai fabbricati dati in comodato gratuito a enti non commerciali e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività elencate dalla norma di legge. Normalmente, come già rilevato, gli immobili concessi in comodato, non utilizzati direttamente dall'ente proprietario, non possono beneficiare del trattamento agevolato. (riproduzione riservata)
*avvocato