Attraverso una norma di legge viene assimilata all'abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli. Per avere diritto all'esenzione Imu, il genitore affidatario non è pertanto tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile per avere diritto all'esenzione Imu. Lo ha chiarito con una nota il Ministero dell'economia delle finanze, nella quale ha anche precisato che il coniuge non affidatario dell'immobile non è tenuto a pagare l'Imposta municipale sugli immobili per la propria quota di possesso.
Il Ministero dell'economia delle finanze ha ritenuto opportuno segnalare l'erroneità di alcune scelte regolamentari deliberate dalle amministrazioni comunali e ha censurato alcune disposizioni adottate, tra cui quella riguardante gli obblighi che incombono sui genitori per il pagamento dell'imposta municipale, anche in caso di separazione o divorzio. Secondo la tesi ministeriale, il coniuge affidatario è esonerato dal pagamento del tributo ex lege. L'esenzione, a differenza delle ipotesi in cui il contribuente intende fruire dei benefici per la prima casa, non è condizionata dalla prova della residenza anagrafica e della dimora abituale, in quanto la casa familiare è stata assimilata dal legislatore all'abitazione principale. Unico soggetto passivo dell'imposta municipale riguardo alla casa familiare assegnata con provvedimento del giudice «è il genitore affidatario dei figli in quanto titolare, ai soli fini dell'imposta in commento, del diritto reale di abitazione». L'articolo 1 comma 741, lett. c), n. 4) della legge di bilancio 2020 (160/2019), in realtà, dispone l'assimilazione all'abitazione principale della casa familiare, che è esente «ove classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata invece all'aliquota ridotta di cui al comma 748 in caso contrario».
Ne consegue che l'esenzione o l'aliquota ridotta, quest'ultima riferita agli immobili di lusso, alle ville e ai castelli, si applicano a prescindere dalla dimostrazione da parte del genitore affidatario dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. In caso contrario l'assimilazione non avrebbe senso. L'agevolazione non può essere condizionata dalla prova dei requisiti richiesti ordinariamente. In effetti, l'unità immobiliare nella quale il genitore affidatario risiede e dimora costituisce già di per sé la prima casa di abitazione. Al contempo il genitore non affidatario, anche se comproprietario dell'immobile, non è tenuto a pagare il tributo.
L'interpretazione ministeriale è finalizzata a rettificare la norma regolamentare adottata da un ente locale, nella parte in cui ha stabilito che la quota del genitore non assegnatario è imponibile, mentre quella dell'altro genitore, affidatario, è soggetta alla verifica dei requisiti: vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile, per fruire del trattamento agevolato. Del resto, il Ministero con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 aveva già affermato che l'assegnazione della casa familiare viene disposta con un provvedimento giudiziale «non suscettibile di valutazione da parte del comune». Quindi, non assume rilevanza la proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti, né devono essere comprovati, in caso di assimilazione, i requisiti della residenza e della dimora da parte del genitore assegnatario.
Nella nota viene richiamata la norma di legge che disciplina la nozione di abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti dall'imposizione fiscale gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento fiscale agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. L'agevolazione si estende anche alle pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Va però ricordato che sono stati fissati alcuni limiti per quanto riguarda le pertinenze. Non può essere riconosciuta l'esenzione Imu per il garage se la distanza dall'abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all'agevolazione fiscale. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale. (riproduzione riservata)
*(avvocato)