Per fruire dell'agevolazione Imu è indispensabile che l'ente non profit fornisca le prove in ordine alle rette pagate dai soggetti assistiti e dimostri che le attività sono svolte con modalità non commerciali. Le attività sanitarie e assistenziali svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici non danno di per sé diritto all'esenzione per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali. La convenzione, quindi, non esclude che le attività possano essere esercitate con finalità commerciali e lucrative. Lo ha stabilito la corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, terza sezione, con la sentenza 1043/2023. Per il giudice di primo grado, che richiama alcuni precedenti della Cassazione, “l'esenzione non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, poiché le tariffe convenzionali sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, escludendo che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, secondo modalità non commerciali”. E non è sufficiente “che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa”. La presenza di “un'attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica”. Com'è noto, gli immobili degli enti non profit, in base a quanto disposto dalla manovra di bilancio 2020 (articolo 1, comma 759, legge 160/2019), che richiama l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, sono esonerati dal pagamento dell'Imu solo se sugli stessi vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali.
Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche quelle destinate alla difesa ambientale, in quanto finalizzate a tutelare in senso ampio la salute. Nel concetto di attività sanitarie sono ricomprese anche quelle svolte dagli enti che si occupano di controlli di acque, alimenti, bevande e ambienti di lavoro. Sono attività finalizzate alla tutela ambientale, ma funzionali anche alla tutela della salute. Per le attività sanitarie, che hanno formato molto spesso oggetto di contenzioso, il servizio può essere svolto in convenzione con una struttura pubblica. Ciononostante non si applica l'agevolazione ai fabbricati nei quali si svolge l'attività sanitaria, solo perché accreditati o convenzionati.
Peraltro, non ha alcuna rilevanza neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività. Non si ha diritto al trattamento agevolato anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. L'esenzione spetta quando le attività si svolgono in maniera non orientata alla realizzazione di profitti e cioè in modo da escludere
gli elementi tipici dell'economia di mercato quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza e siano invece presenti le finalità solidaristiche. La mancanza dello scopo di lucro, così come la gestione in perdita, è giuridicamente irrilevante ai fini della qualificazione del carattere imprenditoriale di una determinata attività. In effetti, qualsiasi attività che offre beni o servizi in un mercato ha natura economica. Va escluso il carattere commerciale solo nel caso in cui l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito ovvero dietro corrispettivo di un importo simbolico, in quanto non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita di beni o servizi prodotti. La Commissione europea ha sottolineato che per evitare che l'esenzione si configuri come aiuto di stato, è necessario che il criterio fissato dal decreto del Ministero dell'economia e della finanze 200/2012, che disciplina in dettaglio i requisiti per l'esenzione Imu, “del limite della metà del prezzo medio, previsto per le stesse attività svolte nel medesimo ambito territoriale con modalità commerciali”, sia utilizzato dall'ente impositore come parametro per escludere dall'esenzione, non implicando, a contrario, che possano beneficiare del trattamento di favore gli enti non commerciali che applicano un prezzo al di sotto di tale limite.
Il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti è sempre rivelatore dello svolgimento di attività commerciale, con la conseguente soggezione a imposta degli immobili destinati a tali attività, a nulla rilevando, ai fini dell'esenzione, la mancanza di scopo di lucro e lo status di ente ecclesiastico o di Onlus né, tantomeno, la finalità sociale dell'attività svolta. Pertanto, il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente per fruire dell'esenzione. E' fondamentale la sussistenza del requisito oggettivo, essendo imposto che l'attività cui l'immobile è destinato non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale. (riproduzione riservata)
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