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Enti non profit, la destinazione dell'immobile conta ai fini Imu

Milano Finanza - Numero 239 pag. 60 del 03/12/2022

L'agevolazione Imu per gli enti non profit può essere riconosciuta solo per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione dell'immobile per l'esercizio delle attività elencate dalla norma di legge, con modalità non commerciale. Non spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale se l'immobile non viene effettivamente utilizzato. Se il complesso immobiliare per cui viene preteso il diritto a fruire del beneficio fiscale ha formato oggetto di trattative per la sua cessione o di contratti preliminari di vendita, questo dimostra il venir meno della sua funzione strumentale. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 27242/2022. Per la Suprema Corte «la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata». Anche se «è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene». L'esenzione, infatti, «non spetta quando l'immobile perda il carattere di strumentalità all'esercizio delle attività considerate».

Oltre alla destinazione effettiva dell'immobile e all'utilizzo per l'esercizio delle attività esonerate, gli enti non profit sono tenuti a rispettare gli altri requisiti fissati dalla legge. L'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio 2020 (160/2019), che disciplina la nuova Imu, riconosce agli enti il diritto all'esenzione alle stesse condizioni fissate dalla vecchia normativa. In effetti, il comma 759 dispone che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)».

La norma sopra citata prevede che gli immobili sono esonerati dal pagamento dell'imposta municipale solo se sugli stessi vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Il possesso da parte dell'ente deve essere qualificato. Per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto. E' richiesta l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l'utilizzatore dell'immobile. Al riguardo, la Corte costituzionale (ordinanze 429/2006 e 19/2007) ha già chiarito che per ottenere l'agevolazione l'ente deve non solo utilizzare, ma anche possedere direttamente l'immobile. E' richiesta una duplice condizione: l'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e l'esclusiva loro destinazione a attività peculiari che non siano produttive di reddito. E' stato inoltre precisato che rientrano nel concetto di attività sanitarie anche quelle svolte dagli enti che si occupano di controlli di acque, alimenti, bevande e ambienti di lavoro. Sono attività

finalizzate alla tutela ambientale, ma funzionali alla tutela della salute. Pertanto, hanno diritto alle agevolazioni fiscali. Secondo la Cassazione (ordinanza 13811/2019) si tratta di attività finalizzate alla tutela ambientale non come valore in sé, ma come luogo di vita delle persone e quindi funzionale alla tutela della salute.

Bisogna ricordare, infine, che per quanto concerne le attività sanitarie, che hanno formato molto spesso oggetto di contenzioso, il servizio può essere svolto in convenzione con una struttura pubblica. Tuttavia, per gli ermellini, non si applica l'agevolazione ai fabbricati nei quali si svolge l'attività sanitaria solo perché accreditati o convenzionati. Non rileva neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività. In realtà, la Cassazione (ordinanze 10754/2017 e 3528/2018) ha stabilito che gli enti interessati sono soggetti al pagamento se non svolgono l'attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Peraltro, l'esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. La convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali) non esclude la logica del profitto e non conferma che l'obbiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare. (riproduzione riservata)

*avvocato



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