I titolari di immobili adibiti a Rsa, convenzionate con le regioni, sono tenuti a pagare l'Imu in quanto le attività svolte nelle Rsa hanno natura commerciale. Le regioni si avvalgono di strutture private per prestare servizi ai cittadini, per i quali vengono corrisposti dei corrispettivi stabiliti dalla convenzione in funzione dei costi sostenuti e, quindi, mancano i presupposti per fruire dell'esenzione. Si è così espressa la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 6096/2024. Per la Suprema corte, il giudice d'appello ha correttamente «escluso la sussistenza dei presupposti dell'esenzione rimarcando come l'attività svolta nell'immobile dalla Fondazione (attività di Rsa ex Ipab, svolta in convenzione con la regione Lombardia) non potesse ritenersi avere finalità sociale». La convenzione, infatti, prevede che la Regione si avvalga di strutture private per prestare servizi sanitari ai cittadini, ma per i suddetti servizi corrisponde un corrispettivo «in funzione dei costi sostenuti». Pertanto, «l'attività sanitaria svolta all'interno di una Rsa in quanto diretta alla produzione di beni e servizi deve essere inquadrata nell'ambito di quelle che rivestono carattere commerciale». Il principio affermato è che le attività sanitarie e assistenziali svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici non danno diritto all'esenzione Imu per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali. La convenzione di per sé non solo non impedisce che le attività possano essere esercitate con finalità commerciali e lucrative ma, per gli ermellini, essendo previsto un corrispettivo rapportato alle spese di gestione, l'attività non può non essere qualificata commerciale. Ne consegue che la convenzione è ostativa alla fruizione del beneficio fiscale. Prima di quest'ultima pronuncia dei giudici di legittimità, ancora più rigida rispetto alle precedenti, anche la giurisprudenza di merito ha sostenuto che per fruire dell'agevolazione è indispensabile che l'ente fornisca le prove in ordine alle rette pagate dai soggetti assistiti e dimostri che le attività sono svolte con modalità non commerciali. La corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, terza sezione, con la sentenza 1043/2023, ha precisato che non basta «che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione». La presenza di un'attività con finalità sociale non basta a escluderne la natura economica. Il giudice richiama alcuni precedenti della Cassazione, secondo cui l'esenzione non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici dove si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, in quanto le tariffe sono dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione. Dunque, l'attività non viene svolta in forma gratuita e le rette non sono meramente simboliche. In effetti, l'articolo 1, comma 759, della legge 160/2019, dispone che sono esonerati dal pagamento solo gli immobili in cui vengono svolte attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo con modalità non commerciali. La Cassazione ha precisato che nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche quelle destinate alla difesa ambientale, poiché finalizzate a tutelare la salute. Nel concetto di attività sanitarie sono ricomprese anche quelle svolte dagli enti che si occupano di controlli di acque, alimenti, bevande e ambienti di lavoro. Sono attività finalizzate alla tutela ambientale, ma funzionali anche alla tutela della salute. La stessa Corte (ordinanza 10754/2017) ha chiarito che gli enti sono soggetti al pagamento se non svolgono l'attività a titolo gratuito o dietro un importo simbolico. Non ha alcuna rilevanza neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività. Non si ha diritto al trattamento agevolato anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. L'esenzione spetta quando le attività si svolgono in modo non orientato alla realizzazione di profitti e cioè tale da escludere il lucro soggettivo e la libera concorrenza e siano invece presenti le finalità solidaristiche. La mancanza dello scopo di lucro, così come la gestione in perdita, è giuridicamente irrilevante ai fini della qualificazione del carattere imprenditoriale di una determinata attività. In realtà, qualsiasi attività che offre beni o servizi in un mercato ha natura economica. Va escluso il carattere commerciale solo nel caso in cui l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito ovvero dietro corrispettivo di un importo simbolico, in quanto non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita di beni o servizi prodotti. La Commissione Ue ha sottolineato che per evitare che l'esenzione si configuri come aiuto di stato, è necessario che il criterio fissato dal decreto del Mef 200/2012, che disciplina in dettaglio i requisiti per l'esenzione Imu, «del limite della metà del prezzo medio, previsto per le stesse attività svolte nel medesimo ambito territoriale con modalità commerciali», sia utilizzato dall'ente impositore come parametro per escludere dall'esenzione, non implicando, a contrario, che possano beneficiare del trattamento di favore gli enti non commerciali che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Il pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti è sempre rivelatore dello svolgimento di attività commerciale, con la conseguente soggezione a imposta degli immobili destinati a tali attività, a nulla rilevando, ai fini dell'esenzione, la mancanza di scopo di lucro e lo status di ente ecclesiastico o di Onlus né tantomeno la finalità sociale dell'attività svolta. 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