La rendita catastale di un immobile non ha efficacia immediata. Infatti l'attribuzione o la variazione della rendita catastale proposta dal contribuente produce effetti dall'anno successivo a quello in cui viene annotata negli atti catastali. A meno che non intervengano modiche riguardanti la consistenza o la destinazione dell'immobile denunciate dall'interessato. In quest'ultimo caso la nuova rendita si applica dalla data della denuncia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza 18566/2023. Per la Suprema corte, «l'efficacia della nuova rendita catastale ai fini impositivi non poteva, quindi, che decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata proposta la variazione del classamento in ordine all'immobile de quo». Le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione «hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (la cosiddetta messa in atti)». Costituisce un'eccezione la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto sul classamento, in seguito a modifiche della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente. Le variazioni producono effetto dalla data della denuncia.
L'orientamento giurisprudenziale non è mai cambiato, neppure di recente. Peraltro, è stato affermato dagli ermellini che l'applicazione di un termine differenziato per la procedura Docfa comporterebbe una discriminazione tra i contribuenti. I giudici di legittimità sono intervenuti più volte sull'efficacia e la decorrenza della rendita catastale, sostenendo che trova applicazione solo dal 1° gennaio dell'anno successivo. E a questa regola non si sottrae neppure il Docfa, vale a dire la rendita proposta dal contribuente. Il tutto tranne che nei casi in cui la rendita venga rettificata dal giudice con sentenza o, in via di autotutela, dall'Agenzia delle entrate, in seguito al riconoscimento di un errore.
In effetti, se la rendita viene rettificata con sentenza la pronuncia non può che retroagire al momento di presentazione della domanda. La rettifica in sede giudiziale ha efficacia retroattiva e il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata in misura superiore al dovuto durante il processo. Ogni provvedimento giudiziale retroagisce al momento della domanda. La rendita deve essere applicata anche per gli anni pregressi e va considerata come quella messa in atti sin dal primo momento. Per esempio, se il contribuente la spunta con il catasto, i comuni sono tenuti a restituire l'Imu a partire da quando il contribuente ha versato più del dovuto sulla base della vecchia rendita. Inoltre, sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi. Oltre alla restituzione del tributo versato in eccedenza, è precluso all'ente di procedere all'accertamento di una maggiore imposta per gli anni d'imposta pregressi sulla base della vecchia rendita. Il rimborso, tra l'altro, non è limitato ai cinque anni precedenti, come avviene normalmente, ma si estende a tutte le annualità per le quali è maturato il relativo diritto. In queste situazioni non è opponibile il
termine di decadenza quinquennale per la presentazione dell'istanza di restituzione.
La stessa cosa avviene se il Catasto corregge un proprio errore. Il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte dell'ufficio comporta l'attribuzione di una diversa rendita, con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo. In particolare, l'attività di autotutela può essere esercitata nei seguenti casi: riesame d'ufficio o su segnalazione del contribuente, per eliminare gli errori di inserimento dati oppure che derivino da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale; riesame, su domanda dell'interessato, da cui emergono fatti, circostanze o elementi nuovi, che non potevano essere valutati nel momento in cui il provvedimento è stato emanato. Soltanto nel primo caso l'annullamento è retroattivo. In presenza di nuovi elementi riguardanti la partita catastale o il classamento dell'immobile, il provvedimento ha efficacia ex nunc. (riproduzione riservata)
*avvocato