Secondo l'Agenzia delle entrate il doppio sconto è possibile se il nuovo intervento è autonomo rispetto al primo. Se invece si tratta di lavori che sono una mera prosecuzione di quelli effettuati nell'anno precedente, allora il raddoppio della detrazione non è possibile.
Diviene allora decisivo individuare l'autonomia del nuovo intervento rispetto al precedente. Ma sul punto non sono dettate linee e limiti sempre applicabili essendo necessario un esame caso per caso. Di certo tra gli elementi da considerare non rientra il tempo trascorso tra l'uno e l'altro intervento, e questo lo ammette la stessa Agenzia delle entrate. Ciò che rileva sono gli elementi di fatto che possono ad esempio essere anche individuati nell'attività amministrativa necessaria per l'esecuzione dei lavori. Se ad esempio i lavori del secondo anno necessitano di una nuova pratica amministrativa, tale fatto depone per poterli considerare nuovi rispetto ai precedenti. Se al contrario l'autorizzazione amministrativa ai nuovi lavori non è necessaria in quanto possono risultare coperti da quella già effettuata in precedenza, la loro autonomia è difficile da individuare e sarà più facile qualificarli come prosecuzione dei lavori precedenti.
Sempre in tema di bonus ristrutturazioni, la circolare 17/E ha chiarito che le spese che danno diritto alla detrazione devono essere «sostenute ed effettivamente rimaste a carico» del contribuente che le detrae, anche se nel bonifico è possibile indicare nella causale anche il codice fiscale di un soggetto terzo, nominandolo così beneficiario. Quindi se l'ordinante del bonifico è un soggetto diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale quale beneficiario della detrazione, il bonus Irpef deve essere fruito solo da quest'ultimo, ma si ritiene che lo stesso dovrà poi dimostrare quantomeno di aver rimborsato l'ordinante potendo così dimostrare di aver materialmente sostenuto la spesa (a meno che il conto sia cointestato tra ordinante e beneficiario). (riproduzione riservata)