Confermata per tutto il 2016 la detrazione nella misura del 50% relativa alle manutenzioni, ristrutturazioni, al restauro e risanamento conservativo degli immobili che si applica ora per tutti i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Ma oltre alla percentuale dello sconto per tutto il 2016 anche il tetto massimo di spesa viene confermato a 96 mila euro, con un rimando al 2016 della riduzione di tale limite a 48 mila euro. Quindi nel 2016 lo sconto massimo sarà di 48 mila euro (96 mila x 50%), mentre nel 2017 si fermerà a 17.280 (48 mila x 36%).
Sempre riguardo alle ristrutturazioni, la legge di Stabilità ha anche prorogato per il 2016 la detrazione Irpef e Ires nella misura del 65% per gli interventi concernenti misure antisismiche purché correlate alle abitazioni principali o ai fabbricati adibiti ad attività produttive. Ricordiamo che in questo caso vi è anche una condizione territoriale, in quanto la detrazione è concessa per gli immobili situati «nelle zone sismiche ad alta pericolosità» individuate dall'Opcm 20 marzo 2003, n. 3274. In queste ipotesi il contribuente si può trovare di fronte all'alternativa tra le due detrazioni: quella antisismica al 65% o quella ordinaria al 50%, con ovvia scelta da effettuare. Ma è anche da ricordare che i due bonus non sono perfettamente sovrapponibili in quanto quello del 65% riguarda anche il mondo delle imprese. E infatti una volta finito il periodo di proroga (il 2016) anche questi lavori rientreranno nella detrazione ordinaria del 36% prevista dall'art.16, bis del Tuir. Ciò, oltre a una riduzione dello sconto, comporterà anche un restringimento del perimetro soggettivo di applicazione dovendosi ritenere limitato il bonus alle sole persone fisiche e non invece allargato agli esercenti attività d'impresa. Il super sconto del 65% è concesso solo sulla base del posizionamento dell'immobile che, come detto, si deve trovare in una zona a rischio sismico, senza che vi sia la necessità che l'evento sismico si sia materialmente verificato (trattasi di una misura che vuole privilegiare la prevenzione dai rischi). Diversa invece l'ipotesi dello sconto previsto nella misura del 50% dall'art. 16-bis del Tuir (trattasi di norma a regime e non di provvedimento temporaneo) che invece riguarda unicamente il ripristino o la ricostruzione dell'immobile «danneggiato a seguito di eventi calamitosi». Da notare che in questo caso il bonus è concesso anche nel caso in cui gli interventi non rientrino tra le categorie di quelli ordinariamente agevolabili con la detrazione del 36% (per ora fissata al 50%) ma è richiesto che «sia stato dichiarato lo stato di emergenza». (riproduzione riservata)