L'esenzione Imu non si estende alle seconde case. Non è questo il senso e la portata della pronuncia della Corte Costituzionale, che ha allargato le maglie per fruire dell'agevolazione, assicurando lo stesso trattamento alle coppie di fatto e a quelle unite da un vincolo legale. Con la sentenza 209/2022, infatti, la Consulta non ha modificato i requisiti richiesti per fruire dell'esenzione Imu, né tantomeno ha previsto l'estensione dell'agevolazione alle seconde case, ma ha semplicemente inteso assicurare una doppia esenzione ai coniugi e a coloro che sono uniti da vincolo civile, così come già avveniva per le coppie di fatto, sempre che dimostrino di avere la residenza e la dimora abituale in due immobili, ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. Si è così espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 19788/2023. Per i giudici di piazza Cavour, il giudice delle leggi ha eliminato le discriminazioni, tra coppie sposate e di fatto, per il riconoscimento dell'esenzione sulla prima casa, ritenendo sufficiente «per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile». E' stato affermato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile. Ma ha ritenuto opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette seconde case ne possano usufruire. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare i comuni a effettuare i controlli. Per la Suprema Corte l'agevolazione è comunque legata al possesso dei requisiti. Pertanto, coniugi e persone legate da unioni civili, così come le coppie di fatto, hanno diritto all'esenzione Imu anche se utilizzano immobili diversi, poiché il concetto di nucleo familiare è stato rivisitato dalla Corte Costituzionale. Tuttavia, occorre sempre dimostrare di avere la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile. Le coppie non devono essere discriminate a seconda che abbiano formalizzato o meno il loro rapporto con un matrimonio o un'unione civile, qualora abbiano per vari motivi fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi. Trattamento già riservato ai conviventi di fatto. Non può essere esclusa, ex lege, una doppia esenzione quando effettive esigenze, come quelle lavorative, impongono la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali diverse.
Bisogna ricordare che giuridicamente si qualifica «prima casa» l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. Fruiscono del beneficio anche le pertinenze, che devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Sull'agevolazione Imu, prima dell'intervento della Consulta, esisteva una divergenza di opinioni non solo all'interno della giurisprudenza, ma anche tra questa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo il Ministero il trattamento agevolato doveva essere riconosciuto nel caso in cui gli immobili utilizzati dai coniugi fossero ubicati in comuni diversi. I giudici di legittimità, invece, avevano assunto una posizione piuttosto rigida, sostenendo che l'agevolazione per l'abitazione principale non potesse essere affatto riconosciuta, neppure limitatamente a un solo immobile, se lo stesso non fosse stato destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Ai coniugi non separati o divorziati l'esenzione non spettava né se gli immobili erano ubicati nello stesso comune di residenza né se ubicati in comuni diversi. In seguito alla pronuncia dei giudici costituzionali, Il legislatore non può più impedire una doppia agevolazione quando effettive esigenze, come quelle lavorative, impongono la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti. In particolare, da ultimo, è stato abrogato l'articolo 5 decies del decreto legge 146/2021 che, in sede di conversione in legge, aveva limitato l'esenzione a un solo immobile, a scelta dei coniugi, qualora utilizzassero immobili ubicati in luoghi diversi. Quest'ultima disposizione intendeva impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi creasse la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dell'esenzione.
Dunque, dopo l'emanazione della suddetta pronuncia il beneficio fiscale non può essere escluso se il rapporto affettivo è regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile. Naturalmente la decisione dei giudici di legittimità produce effetti, oltre che per il presente e il futuro, anche per il passato. Le amministrazioni comunali devono effettuare i rimborsi dell'imposta pagata dai contribuenti, che risulti non dovuta dopo la sentenza de qua, tranne nei casi in cui sia stato emanato un accertamento Imu divenuto definitivo per mancata impugnazione o sia stata emessa una sentenza passata in giudicato. (riproduzione riservata)
*avvocato