Il Pnrr non tramonterà nel 2026. Anzi «per consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel Pnrr - come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 - viene prorogata al 31 dicembre 2026 (se con scadenza anteriore a tale data) la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere conferiti alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri». Lo prevede la bozza del dl Pnrr che MF-Milano Finanza ha potuto visionare e che è atteso sul tavolo del cdm di giovedì 29 gennaio.
Allo stesso tempo, aggiunge il provvedimento, «per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Pnrr e alla gestione dei flussi finanziari, viene prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale nonché del Nucleo Pnrr Stato-Regioni». Prorogata dunque a fine 2029 anche «l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato agli uffici, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza».
La bozza della relazione tecnica del decreto spiega che tale rinvio «oltre a garantire la continuità amministrativa», rappresenta «una soluzione economicamente più efficiente, in quanto consente la continuità dei contratti già in essere senza costi aggiuntivi di selezione e formazione, assicurando, al contempo, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa».
Il cuore dell’ennesimo decreto di revisione del Pnrr, che conta 32 articoli, risiede però nel rafforzamento della responsabilità per il raggiungimento dei target. I soggetti attuatori dovranno ora rendere disponibile sul sistema informatico «ReGiS», entro il decimo giorno di ogni mese, un cronoprogramma aggiornato. Come sottolinea la relazione illustrativa, questa misura serve a «fornire un'attestazione dell'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo o l'evidenza di criticità per l'attivazione dei poteri sostitutivi».
La relazione chiarisce che «le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori dovranno continuare ad aggiornare il sistema ReGiS anche con i dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti che continuano ad essere realizzati dopo la conclusione del Piano» anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati. Per supportare questo sforzo, la presidenza del Consiglio è autorizzata a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 26 unità di personale non dirigenziale. L'obiettivo è «non disperdere il patrimonio di competenze e di know-how sviluppato dalle risorse che hanno prestato servizio presso le suddette strutture».
Tra le diverse novità introdotte nel dl per snellire le procedure, una rigurda l’housing universitario: per fronteggiare l'emergenza abitativa studentesca, per gli interventi di housing in aree già urbanizzate «non occorre la previa approvazione di un piano attuativo».
A Rfi viene riconosciuta la possibilità di delegare il potere di esproprio per accelerare le opere ferroviarie finanziate dal Pnrr o dal Piano Complementare, di cui è il principale soggetto attuatore. Un altro passaggio riguarda le opere non più finanziate dal Piano a seguito della revisione: «Tali interventi continueranno ad applicarsi le misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e procedimenti amministrativi previste per il Pnrr, assicurando così che il cambio di fonte di finanziamento non ne blocchi i cantieri». (riproduzione riservata)