Dietrofront sull’ampliamento dei poteri nelle mani della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Covip. È stato infatti riscritto, durante l’esame in commissione Bilancio alla Camera, l’articolo 29 del decreto Pnrr che prevedeva originariamente che l’autorità presieduta da Mario Pepe assumesse la vigilanza anche sulle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare. Dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale agli enti, casse e società di mutuo soccorso con finalità assistenziale.
Però la riformulazione del governo (di alcuni emendamenti presentati da FdI, Lega, FI, M5s, Noi moderati, minoranze linguistiche e Azione), tiene ugualmente conto dell’importanza della spesa delle famiglie italiane per prestazioni sanitarie private che è di circa 50 miliardi di euro e dei fondi sanitari, che raccolgono contributi da 18 milioni di iscritti e intermediano il 10% di conto spesa. Ecco che quindi il dl Pnrr, su cui oggi si vota la fiducia in Aula alla Camera, introduce comunque degli obblighi in capo ai fondi sanitari e socio-sanitari integrativi: «Redigere e rendere pubblici nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, nonché di trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati».
Nei bilanci e nelle relazioni dovranno essere fornite «un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un’informativa sugli investimenti significativi». Dovranno quindi essere indicati: «Il numero degli iscritti e dei beneficiari, l’ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva, l’ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia». E, ancora, «il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate, l’ammontare del patrimonio complessivo del fondo, il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate; i costi di gestione sostenuti nell’esercizio, i costi di gestione sostenuti nell’esercizio con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario».
L’inosservanza degli obblighi di redazione, di pubblicazione e di trasmissione, precisa ancora il provvedimento, «comporta l’impossibilità di iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell'Anagrafe dei Fondi sanitari del ministero della Salute, nonché di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, previste a legislazione vigente».
Altra marcia indietro riguarda le risoluzioni stragiudiziali delle controversie: salta l’obbligo, previsto nella prima versione del dl Pnrr, anche per gli enti previdenziali di aderire – come devono invece fare i fondi pensione, nei cui confronti la Covip esercita la propria attività di vigilanza - sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. (riproduzione riservata)