In base alla Nota II-bis, comma 4, all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, il contribuente che ha goduto dell'agevolazione al momento dell'acquisto di un immobile non decade dalla stessa se, pur vendendo lo stesso immobile entro cinque anni, ponga in essere un nuovo acquisto «entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici». La norma qualifica il secondo atto del contribuente semplicemente come acquisto, senza definirne la qualità. Da qui i dubbi circa la necessità o meno che tale secondo atto possa anche qualificarsi come non oneroso.
Sul punto la Corte di Cassazione ha sempre mostrato un atteggiamento di favore verso i contribuenti ritenendo in linea con le disposizioni di legge (e quindi con il mantenimento dell'agevolazione) il caso dell'acquisto a titolo gratuito. Si è infatti affermato:
Il risultato è che, di fronte a prese di posizione così decise, anche l'Agenzia delle Entrate si è dovuta finalmente arrendere ed è stata costretta ad affermare che «alla luce dei principi affermati più volte di recente dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che in caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile, entro un anno dall'alienazione, è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio».
Quindi non dovrebbero più insorgere contenziosi sul punto e si spera anche che l'Agenzia delle Entrate rinunci a quelli già instaurati. Una ultima osservazione. È evidente che anche in questo caso, oltre a ottenere la proprietà dell'immobile, la non decadenza è anche collegata all'utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente (si veda circolare n. 31/E del 7 giugno 2010). (riproduzione riservata)