«Il decreto legge approvato oggi è un tassello di una strategia molto più ampia, portata avanti fin dall'insediamento, che ha per obiettivo sostenere la creazione di una maggiore occupazione ma anche più stabile e di qualità. Una strategia che sta dando i suoi frutti: oggi più di ieri l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro». Lo ha dichiarato la premier, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa alla fine del consiglio dei ministri che ha approvato il dl Lavoro, rispettando la tradizione del consueto appuntamento a favore dei lavoratori a margine del primo maggio.
Ricordando i risultati raggiunti finora, la presidente del Consiglio ha ricordato che «in questi anni abbiamo raggiunto il record di numero di occupati, il tasso di occupazione femminile non è mai stato così alto, la disoccupazione - sia giovanile che generale - è ai minimi dai sempre. In sostanza, è aumentato il lavoro stabile diminuita la precarietà». Nondimeno «è cresciuta la percentuale del lavoro full time, è diminuita quella del part-time e i numeri Istat certificano che, rispetto all'inizio della legislatura, abbiamo quasi 1,2 milioni di occupati in più e oltre 550 mila precari in meno».
Tornado al decreto legge, la premier sottolinea che «viene stanziato quasi un miliardi di euro» e che «interessa più o meno 4 milioni di lavoratori del settore privato».
Il provvedimento, come atteso, proroga fino a fine anno i bonus per l'assunzione di donne, giovani e lavoratori Zes per stimolare le assunzioni di lavoratrici «svantaggiate», tramite un esonero contributivo del 100% per i lavoratori del settore privato (incluso l’apprendistato e non al pubblico).
La novità importante è che, spiega Meloni, che gli incentivi possono essere «riconosciuti solo a chi applica ai lavoratori il salario giusto». Con salario giusto s'intende «il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore, non solo dal salario orario ma da tutti gli elementi economici, diverso dal salario minimo orario con cui si rischia di peggiorare alcuni contratti in essere». Poi, prosegue la premier: «Come si determina il salario giusto? Noi crediamo nella contrattatazione come strumento per costruire questo benchmark, non può essere il governo a stabilirlo. Per noi il parametro di riferimento sono i contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati e dalle imprese. Chi sottoscrive contratti ma sottopaga i lavoratori non avrà incentivi pubblici: sì al salario giusto e sì alla contrattazione di qualità».
Sempre nell’ottica di «sostenere l’occupazione di qualità e la stabilità nel mondo del lavoro, abbiamo introdotto un incentivo per la stabilizzazione attraverso la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel caso in cui si tratti di contratti di durata non superiore a 12 mesi (che non richiedono la causale) e che interessano i giovani con meno di 35 anni», ha voluto sottolineare la ministra del Lavoro, Marina Calderone. A tal fine, si legge nella bozza del decreto, viene riconosciuto al datore di lavoro un esonero contributivo del 100% per 24 mesi, fino a 500 euro mensili, per le trasformazioni effettuate tra agosto e dicembre 2026.
Allo stesso tempo, sarebbe previsto, con il dl Lavoro, l'esonero contributivo fino all'1% (massimo 50mila euro annui) per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere. L'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sarebbe riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni per il 2027. L'obiettivo resta quello di sostenere «la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità». E per perseguire lo stesso obiettivo si prevede che le imprese in possesso della certificazione possano anche beneficiare di attività di promozione di competenza dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice).
La bozza del decreto circolata ieri sera, inoltre, stabilisce che «gli incrementi retributivi previsti in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro scaduti decorrono dalla data di scadenza naturale del precedente contratto». E per stimolare i rinnovi contrattuali si prevede che se il rinnovo tarda di un anno, le retribuzioni dovranno essere «adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell'Ipca, entro il tetto massimo del 30% annuo (la prima versione del dl prevedeva il 50% ndr) della stessa, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali in uso». La norma, non ha carattere retroattivo trovando applicazione «ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Mentre «per i contratti collettivi nazionali di lavoro già scaduti, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027». La misura, inoltre, non troverebbe applicazione ai settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. Altra conseguenza in caso di ritardi nei rinnovi sarebbe che «il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto».
La ministra Calderone ha poi evidenziato che con il dl «combattiamo il caporalato digitale, che è una forma di sfruttamento del lavoro che attiene a condizioni particolari. Guardiamo al mondo dei rider ma senza voler dire che tutto quello che attiene a quel mondo è fuori dalle regole. Vanno applicate tutele e garanzie».
Ecco che l’accesso da parte dei ciclofattorini alle piattaforme potrà avvenire solo con Spid, Cie o Cns oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma con un sistema di autentificazione a più fattori. Nella bozza del decreto è prevista una sanzione amministrativa (tra i 600 e i 1.200 euro) che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento tramite cessione di account.
Anche in questo caso, servirà un decreto ministeriale apposito per individuare gli «indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare» e che saranno messi a disposizione di Inail, Ispettorato del Lavoro e Inps per le attività di vigilanza. E, ancora, la bozza del decreto stabilisce che «le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per: l’assegnazione delle attività; la determinazione o modifica dei compensi; la valutazione delle prestazioni; la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma». Il lavoratore, inoltre, «ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano».
Nell’ultima versione del decreto non trova più spazio neanche la disposizione secondo cui «i percettori di Naspi che hanno esercitato come ultima occupazione attività di lavoro domestico sono tenuti alla frequenza di corsi di assistenza familiare». Così come è assente la previsione che, in caso di assunzione di disoccupati per assistere persone con disabilità, venga riconosciuta una copertura figurativa dei contributi, per un valore corrispondente alle rate di Naspi a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se fosse rimasto disoccupato.
Saltato anche l'incremento di 500 milioni di euro per il Fondo Nuove Competenze per l'anno 2026, che sarebbero state finalizzate a «favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale, ecologica ed organizzativa e al fine di allineare le competenze dei lavoratori allo sviluppo tecnologico e produttivo».
Invece, in via sperimentale, il dl Lavoro introduce il via sperimentale, per il triennio 2026-2028, la copertura assicurativa contro gli infortuni anche in favore dei soggetti che svolgono attività di caregiver familiare. La norma individua il caregiver come colui o colei con «un carico di assistenza uguale o superiore a 91 ore settimanali», che sia «convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza», che guadagni massimo 3mila euro lordi annui e abbia un Isee non superiore a 15mila euro.
Il dl Lavoro introduce novità anche in materia previdenziale. L’articolo 21 della bozza per introduce una moratoria per le aziende che, a partire dal 1° gennaio 2026, sono obbligate a versare il contributo al Fondo di Tesoreria dell’Inps, stabilendo che i contributi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2026 sono considerati «tempestivi» se versati entro il 16 luglio 2026. E per questi periodi, recita la norma, «non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive». Lo stesso articolo interviene anche sulla destinazione del Tfr prevedendo che i lavoratori il cui Tfr dovrebbe confluire nel Fondo di Tesoreria statale possono invece richiedere entro il 30 giugno 2026 che le quote maturate tra gennaio e giugno 2026 (inclusa la rivalutazione) siano destinate a forme di previdenza complementare.
La bozza del decreto, inoltre, contiene la proroga per altri tre anni, cioè fino al 2029, della possibilità per il lavoratore di uscire con un anticipo fino a sette anni (anziché quattro) grazie all'isopensione, l'esodo a carico delle aziende con almeno 15 dipendenti e interessate da eccedenze di personale.