Un fabbricato iscritto in catasto come studio non può fruire dell'esenzione Imu, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per il trattamento agevolato conta la classificazione catastale e non l'uso effettivo come residenza familiare. L'onere della prova è a carico del contribuente. Per far valere il diritto all'agevolazione è tenuto a contestare l'atto di classamento. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 5574/2022. Dunque, per l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale è decisiva la classificazione catastale. Per la Suprema Corte, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale, «per cui l'immobile iscritto come "ufficio-studio", con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta». Infatti, nel caso in cui «sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento». E' pertanto infondata la pronuncia del giudice d'appello secondo cui, per ottenere l'esenzione Imu, «rileva l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile (cat. A/2 residenza principale della famiglia) e non già la oggettiva classificazione catastale (cat. A/10 ad uso ufficio)».
Per la Corte di Cassazione, hanno un'importanza fondamentale le iscrizioni catastali degli immobili. Le classificazioni catastali assumono rilevanza non solo per ottenere le agevolazioni fiscali, ma anche per attestare la titolarità degli immobili. Per esempio, con l'ordinanza 17408/2021, ha sostenuto che l'uso di fatto di due immobili come prima casa non consente di fruire dell'esenzione Imu per entrambi. L'abitazione principale deve essere costituita da un solo immobile. Per avere diritto al beneficio fiscale su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro accatastamento unitario. In questa circostanza non ha attribuito alcuna efficacia giuridica all'uso di fatto, se lo stesso non è in linea con il dato formale. Non conta che vengano utilizzati come abitazione principale più unità immobiliari distintamente iscritti in catasto.
I singoli immobili devono essere assoggettati separatamente a imposizione, ciascuno con la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare a prima casa. Le altre vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale. In seguito a questa pronuncia ha cambiato il proprio orientamento sulla questione de qua, che attribuisce rilevanza all'inquadramento catastale. L'ordinanza 17408 si pone in contrasto con il principio affermato dalla stessa Corte con altre decisioni. Con l'ordinanza 9078/2019 aveva a suo tempo ritenuto che l'esenzione per l'abitazione principale non fosse limitata a un solo immobile.
Va ricordato che il catasto è probante per accertare il soggetto titolare dell'immobile, obbligato al pagamento dell'imposta municipale. Nonostante il catasto sia preordinato ai fini fiscali, costituisce una presunzione l'intestazione di un immobile. Spetta al contribuente contestare e fornire la prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo. In effetti sempre la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26376/2021, ha precisato che l'intestazione catastale di un immobile a un determinato soggetto costituisce una presunzione di fatto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo a carico dell'interessato l'onere della prova. Anche su questo fronte si registra un cambiamento di opinione dei giudici di legittimità. In passato, la Suprema Corte aveva stabilito che facessero fede solo le risultanze presso la Conservatoria dei registri immobiliari. In realtà, dovrebbe essere questa l'unica fonte da cui attingere l'effettivo titolare di un immobile. Il catasto non dovrebbe essere probante per individuare il soggetto proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale.
Secondo gli ermellini, invece, è tenuto a pagare l'imposta municipale sugli immobili il soggetto che risulti titolare dell'immobile in base ai registri catastali. L'iscrizione in catasto, però, come chiarito dalla stessa Corte, rappresenta una mera presunzione che può essere superata da chi è titolare dell'immobile. Qualora ciò avvenga, naturalmente, la reale situazione comprovata dall'interessato prevale sulla presunzione iuris tantum collegata al dato catastale. Pertanto il proprietario, l'usufruttuario, nella loro qualità di soggetti passivi dell'imposta locale, così come il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali possono tutti essere individuati quali titolari degli immobili dalle iscrizioni catastali, salvo prova contraria. (riproduzione riservata)
*(avvocato)