Come si è soliti dire: «Il modo migliore per fare una cosa è farla». L’Italia in materia di pmi quotate potrebbe aver agito da apripista.
La legge n. 21 del 5 marzo 2024 reca interventi a sostegno della competitività dei capitali (la cosiddetta Legge Capitali). Si è in presenza di un provvedimento che mira a semplificare il quadro normativo di riferimento rimuovendo taluni limiti, normativi e operativi, posti all’accesso e all’attività sui mercati da parte delle piccole e medie imprese (pmi) le quali, come è noto, costituiscono il motore dell’economia europea.
È stato condivisibilmente osservato che tale iniziativa costituisce solo un primo passo verso la giusta direzione. Per quanto, infatti, l’intento avuto di mira dal legislatore sia certamente apprezzabile, il provvedimento menzionato presenta talune criticità che si auspica possano essere, nel tempo, oggetto di ulteriori riflessioni.
Tra le altre, ci si riferisce alla nozione di pmi quotate che, a norma dell’articolo 2 della legge in discorso, è stata ampliata in ragione dell’innalzamento della soglia massima di capitalizzazione, prevista per tale categoria di imprese, a un miliardo di euro, a differenza del corrispondente limite contenuto nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf).
Tale previsione trae le proprie origini da alcune raccomandazioni adottate in sede Ue (in particolare dall’High Level Forum on Capital Markets Union del 2020 e dal Final report of the Technical expert stakeholder group on Smes del 2021), purtuttavia non si ravvisano analoghe prescrizioni in sede di normativa primaria Ue.
Sul punto, anzi, l’art. 4 par. 1 punto 13 della Direttiva 2014/65/Ue, annovera tra le pmi quotate le imprese con capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro, sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili; nel medesimo senso, orienta il disposto di cui all’art. 77 del Regolamento delegato (Ue) 2017/565.
Emerge, dunque, una difformità classificatoria in sede disciplinare europea, che si riflette a livello dei singoli Paesi dell’Ue. Ne deriva la necessità, in subiecta materia, di armonizzare la regolamentazione in sede Ue, al fine di evitare differenze di trattamento tra imprese che operano all’interno della zona europea ed è probabile che l’Italia, mediante la Legge Capitali, abbia di fatto agito da apripista in tal senso.
A ben vedere, l’innalzamento della soglia patrimoniale minima delle pmi si pone in continuità con altre previsioni che perseguono il più ampio obiettivo di avvicinare al mercato un maggior numero di imprese, mediante forme di semplificazione operativa (orientano in tal senso le recenti novità normative in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti e di offerta di pubblico acquisto).
Appare necessario che le regole di accesso al mercato vengano armonizzate rendendo flessibili i requisiti strutturali a tal fine richiesti alle imprese interessate, sulla falsariga di quanto avviene già in alcuni ordinamenti nazionali; in Svezia, per esempio, non è richiesta la presenza di un flottante minimo per la quotazione e le imprese sono tenute a presentare alle competenti autorità, la documentazione finanziaria necessaria, solo in forma semplificata.
Il pieno sviluppo del mercato delle pmi quotate non dipende soltanto dalla chiara indicazione legislativa degli elementi qualificanti le medesime, ma anche dall’adozione di regole di accesso uniformi nei diversi Paesi europei e ciò, naturalmente, indipendentemente dalla necessità di armonizzare i criteri per identificare i costi che le pmi dovranno sostenere per quotarsi.
Va da sé che l’esigenza di armonizzazione delle regole è avvertita non solo in materia di mercati di capitali ma anche in diversi profili di quella finanziaria. (riproduzione riservata)
*Hogan Lovells
**Università degli Studi di Napoli Parthenope