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Datassazione rifiuti speciali: al contribuente l'onere della prova

Milano Finanza - Numero 050 pag. 54 del 09/03/2024

Per avere diritto alla detassazione di parte delle superfici di vendita di un supermercato occorre determinare l'entità effettiva di quelle in cui vengono prodotti gli imballaggi terziari, trattandosi di rifiuti speciali esonerati dalla Tari. Spetta al contribuente provare la produzione di rifiuti speciali e l'esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione degli imballaggi terziari. La prova deve essere data dal contribuente con la presentazione di un'apposita dichiarazione e di idonea documentazione. E' quanto ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, seconda sezione, con la sentenza 50/2024. Per i giudici amministrativi, i ricorrenti non hanno mai dato prova al comune dei presupposti di legge per ottenere la riduzione della superficie tassabile. La “dimostrazione deve essere data dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve a sua volta essere oggettivamente riscontrabile sulla base di elementi oggettivi direttamente rilevabili o sulla base di allegazione di idonea documentazione”. Va dimostrata l'entità effettiva delle superfici in cui vengono prodotti solo rifiuti speciali, “quali sono quelli derivanti da imballaggi terziari, e non rifiuti urbani o assimilati, nei quali risultano inclusi, invece, gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari”. A giudizio del Tar, nella grande distribuzione e nelle corsie di vendita dei supermercati, l'attività genera in prevalenza la produzione di imballaggi primari (involucri contenenti la merce esposta negli scaffali) e di imballaggi secondari (involucri contenenti più imballaggi primari) e non già imballaggi terziari, vale a dire i dispositivi che sono utilizzati per la movimentazione della merce, “che devono essere necessariamente destinati al riutilizzo e in nessun caso allo smaltimento”. Gli imballaggi primari e secondari devono essere considerati rifiuti urbani. La regola è che le superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal pagamento della Tari solo se l'impresa dimostra all'amministrazione comunale, con idonea documentazione, che li smaltisce autonomamente.

La dichiarazione, per avere diritto al beneficio, va presentata ogni anno se nel regolamento comunale è richiesto espressamente questo adempimento. La norma del regolamento locale, infatti, può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno la richiesta di esenzione. La Suprema corte (ordinanza 33863/2022) ha stabilito che per fruire della riduzione della superficie tassabile o dell'esenzione occorre rispettare le previsioni di legge e dei regolamenti comunali. Il regolamento, quindi, può imporre al contribuente di reiterare la richiesta di esenzione, corredata dai documenti analiticamente indicati, ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'azienda ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti.

Dunque, va dimostrato che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali. Inoltre, deve essere comprovato che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con locali e aree produttive di rifiuti speciali per le quali possa essere riconosciuta la detassazione. Sono escluse dall'esenzione solo le superfici funzionalmente collegate alle aree di produzione. L'impresa deve dimostrare anche il legame di funzionalità fra le aree adibite a deposito e magazzino e quelle produttive dei rifiuti speciali. Deve essere documentato, infine, che le aree sono utilizzate come deposito di materie prime e merci. Occorre porre in rilievo che i depositi e i magazzini sono stati costantemente ritenuti assoggettabili alla tassa dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto sono caratterizzati essenzialmente dalla presenza umana e non producono rifiuti speciali né tantomeno pericolosi. Per queste superfici sussiste l'obbligo di conferimento al servizio pubblico. Infatti, devono essere assoggettate a tassazione, anche qualora il produttore dimostri di provvedere a proprie spese allo smaltimento.

Sempre la Cassazione (sentenza 28017/2023) ha chiarito che la quota fissa della Tari è sempre dovuta a prescindere dalla produzione di rifiuti urbani o speciali. Le imprese che producono rifiuti speciali sono tenute a pagare la quota fissa perché serve a finanziare i costi complessivi del servizio. L'esonero dal pagamento è limitato solo alla quota variabile. La parte fissa è riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, nonché agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. Pertanto, ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo interni, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto che può avvalersi del servizio, ma anche esterni. In particolare, i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico. La ratio è quella di coprire anche le spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. (riproduzione riservata)

*Studio Legale Tributario



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