Sono illegittime le norme regolamentari che prevedono l'esenzione Imu per i soggetti residenti all'estero. Le amministrazioni comunali non hanno, inoltre, il potere di assimilare alla prima casa gli immobili posseduti in Italia dai residenti all'estero. Qualsiasi agevolazione concessa, diversa da quella prevista dalla legge, deve essere abrogata. Lo ha chiarito il Ministero dell'economia e delle finanze in una nota, con la quale ha formulato dei rilievi negativi sulle scelte deliberate dagli enti locali, imponendone la modifica, perché si pongono in contrasto con i limiti fissati dalla norma attributiva del potere regolamentare.
I comuni, dunque, non possono concedere l'esenzione sull'Imposta municipale sugli immobili ai residenti all'estero e non possono assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia da questi soggetti. Sono illegittime le disposizioni regolamentari che prevedono ulteriori forme di agevolazioni e devono essere abrogate. La riduzione al 50% dell'Imu dovuta è stata concessa dal legislatore, purché sussistano le condizioni fissate dalla norma di legge. Per il Ministero, qualsiasi forma di agevolazione concessa dagli enti locali per gli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all'estero non è coerente con i limiti fissati dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997. Nell'ambito delle assimilazioni all'abitazione principale, riconosciute per la nuova imposta municipale, “non è più prevista la fattispecie dell'immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero”. Questa assimilazione era stata stabilita, nel regime previgente, dall'articolo 13 del dl 201/2011 e faceva riferimento all'immobile posseduto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza.
Dal 2021, invece, secondo il Ministero, è stata introdotta “un'agevolazione applicabile ex lege, a prescindere dalla previsione di una specifica disposizione regolamentare”. In base alla disciplina attuale l'Imu deve essere applicata nella misura della metà, mentre la Tari o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo sono dovute in misura ridotta di due terzi. Nella nota viene richiamato l'articolo 1, comma 48, della manovra di bilancio 2021 (legge 178/2020), che ha disposto dei benefici fiscali limitati per i residenti all'estero. I soggetti interessati sono obbligati a pagare la metà dell'Imu dovuta su un immobile posseduto in Italia, nella qualità di proprietari o usufruttuari, purché abbiano lo status di pensionati nei paesi di residenza. L'agevolazione deve essere riconosciuta solo a coloro che abbiano maturato una pensione in stati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La riduzione dell'imposta municipale si applica a un solo immobile purché non locato o dato in comodato.
Pertanto, dall'anno in corso il legislatore ha riconosciuto un trattamento agevolato per i pensionati residenti all'estero, ancorché diverso rispetto a quanto stabilito in passato. La riduzione del 50% spetta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Il beneficio è destinato ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, “residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”. Mentre negli anni pregressi agli stessi soggetti beneficiari era stata riconosciuta l'esenzione Imu, adesso devono accontentarsi di una riduzione al 50% del tributo dovuto. Ai comuni è stato sottratto del tutto il potere di assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti dai residenti all'estero. La riduzione è circoscritta solo a coloro che risultino pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per esempio, se un contribuente risiede all'estero e percepisce una pensione erogata dallo stato italiano non ha diritto a fruirne. Mancano, però, nella norma le indicazioni di dettaglio in ordine alle modalità di scelta dell'unità immobiliare su cui va calcolata la riduzione. Al riguardo può essere richiamata una vecchia risoluzione ministeriale (10/2015), con la quale il dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia ha chiarito che i residenti all'estero, che possiedono più di un immobile in Italia, hanno la facoltà di scegliere quale unità immobiliare può fruire del beneficio. In mancanza di regole ad hoc in ordine all'individuazione dell'immobile, è stato ritenuto che la scelta possa essere effettuata direttamente dall'interessato. (riproduzione riservata)
*(avvocato)