Ancora pochi mesi per adeguarsi alle novità introdotte dalla seconda direttiva europea sul credito al consumo (Ccd2): gli operatori del settore dovranno farsi trovare pronti entro fine novembre. Diversi gli ostacoli in questo percorso, analizzati al seminario organizzato dallo studio legale Hogan Lovells Cadwalader a Milano.
All’evento si è partiti dal perimetro della disciplina, allargato dalle norme europee. «La Ccd2 elimina le esenzioni di cui beneficiavano i finanziamenti senza interessi o altri oneri e quelli rimborsabili entro tre mesi dal loro utilizzo con commissioni di importo non significativo», spiega Jeffrey Greenbaum, partner di Hogan Lovells Cadwalader.
«Il risultato pratico è immediato: i prodotti buy now, pay later (Bnpl) non potranno più sottrarsi all’applicazione della normativa sul credito al consumo». La direttiva europea innalza poi la soglia quantitativa massima, portata a 100 mila euro, ed elimina quella minima di 200 euro.
Il decreto che recepirà la Ccd2 introduce anche un divieto esplicito per alcune forme di pubblicità scorretta. «Sarà vietato, tra l’altro, affermare che il credito possa migliorare la situazione finanziaria del consumatore, o che i finanziamenti precedenti abbiano scarsa influenza sulla valutazione del merito creditizio», sottolinea Greenbaum.
Le informazioni precontrattuali dovranno essere fornite «in tempo utile», con obblighi specifici nei casi di comunicazione a distanza. Viene introdotto inoltre il divieto di desumere il consenso da opzioni predefinite, come le caselle pre-selezionate: sarà richiesta piuttosto un’azione positiva univoca del consumatore.
L’altra novità riguarda la valutazione del merito creditizio. «Dovrà essere approfondita, proporzionata al rischio e condotta nell’interesse del consumatore, attingendo a fonti verificabili, con l’esplicita esclusione dei social network», spiega Elisabetta Zeppieri, counsel di Hogan Lovells Cadwalader.
Se l’esame sarà fondato anche in parte su un’analisi automatizzata dei dati personali, insomma, il consumatore avrà diritto a un’«intervento umano». Quindi potrà chiedere chiarimenti sulla valutazione, esprimere la propria opinione e domandare un riesame. E in caso di rifiuto, aggiunge Zeppieri, «il finanziatore è tenuto a comunicarlo senza indugio e a valutare il reindirizzamento verso servizi di consulenza sul debito».
Per finire il decreto ridisegnerà anche il perimetro dell’intermediazione creditizia, chiarendo lo status giuridico dei segnalatori di pregi. «Viene ridefinito il regime giuridico dei fornitori di beni e prestatori di servizi», spiega Zeppieri. «La loro attività di presentazione o proposta di contratti di finanziamento, per l’acquisto dei propri beni o servizi, non costituirà né agenzia in attività finanziaria né mediazione creditizia, a condizione però che avvenga sulla base di apposite convenzioni con banche o intermediari abilitati».
L’Organismo Agenti e Mediatori (Oam) avrà un ruolo centrale nell’attuazione della direttiva. «Stiamo lavorando alacremente all’elaborazione delle misure previste dal Decreto Legislativo 212/2025», dichiara il direttore generale Federico Luchetti. «E rimaniamo costantemente disponibili all’ascolto e all’incontro con gli operatori di mercato». (riproduzione riservata)