Se il soggetto (o soggetti) legittimario che ritiene di essere stato privato, in tutto o in parte, di una quota di legittima a causa di una donazione posta in essere dal de cuius in vita, può agire legalmente attraverso la c.d. «azione di riduzione», che, se riconosciuta giudizialmente, comporta come effetto quello di ottenere la «restituzione del bene» (o di una somma equivalente).
Tale azione è possibile non solo nei confronti di tutti gli eredi ma anche nei confronti dei terzi (terzo acquirente), cioè di chi avesse nel frattempo acquistato l'immobile da chi lo aveva ricevuto in donazione.
«L'azione può essere richiesta dal legittimario leso entro dieci anni successivi dalla morte del donante», spiega Roberto Lenzi, avvocato dello studio omonimo, «ovvero entro 20 anni dalla data di trascrizione della donazione nell'ipotesi che il donante sia ancora in vita».
Per le considerazioni sopra espresse, è praticamente impossibile ottenere da un istituto di credito una somma a mutuo (finanziamento) connessa all'immobile che si ha ricevuto come donazione.
Data questa problematiche esiste oggi la possibilità di stipulare polizze dirette a coprire questi rischi.
«In sostanza, a fronte del versamento di un premio, che è una tantum e parametrato al valore dell'immobile», conclude Lenzi, «la compagnia di assicurazioni si impegna a pagare il quantum richiesto dal legittimario leso». (riproduzione riservata)