Prima dell'introduzione delle norme del2005, il contratto preliminare avente ad oggetto immobili da costruire non richiedeva il rispetto di particolari vincoli di forma, ma bastava fosse in forma scritta. Oggi, invece, prevede stringenti requisiti formali e sostanziali, a cominciare appunto dall'intervento del notaio e conseguente trascrizione nei registri immobiliari. Previsti anche requisiti minimi di contenuto, come l'indicazione delle parti ovvero il soggetto promissario acquirente e il soggetto promittente venditore, l'indicazione dell'oggetto: il bene immobile (o i beni immobili) in via di acquisto, l'indicazione del prezzo e di ogni diverso corrispettivo. Seguono naturalmente le indicazioni necessarie per individuare il bene sotto il profilo catastale, anche al fine di trascrivere il contratto nei Registro Immobiliari, ovvero la descrizione dell'immobile e di tutti i suoi accessori di uso esclusivo: considerato che l'immobile al momento del preliminare è generalmente ancora oggetto di attività edificatoria, è necessario per l'individuazione del bene una descrizione completa e precisa della sua consistenza e delle modalità di edificazione. Va indicato quindi anche il capitolato, contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzare per l'edificazione,, e poi gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire e l'ultima variazione al progetto originario. Tali documenti eliminano le possibili incertezze (e quindi le successive contestazioni) su due aspetti delicati della compravendita. (riproduzione riservata)