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Conferma delle tariffe Tari senza bisogno di motivazione

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 040 pag. 74 del 26/02/2022

Per la conferma delle tariffe Tari adottate l'anno precedente non serve la motivazione se l'amministrazione comunale intende deliberarle per l'anno successivo. La delibera che approva le tariffe Tari già adottate non richiede un'attività istruttoria per spiegare le ragioni della scelta. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 8324/2021. Nella motivazione della sentenza viene sottolineato che l'emergenza epidemiologica ha reso necessaria la modifica delle norme che impongono agli enti locali di coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio. Allo stesso modo sono state rese più elastiche le regole sulle modalità e i termini per l'approvazione delle tariffe. Dunque, secondo il Tar, non è “necessario il compimento di attività istruttoria, la quale contrasterebbe con l'esigenza, sottesa alla norma, di agevolare il compito rimesso alle amministrazioni e consentire in via derogatoria, nel contesto emergenziale di cui s'è detto, di far fronte agli adempimenti prescritti semplicemente rifacendosi alle tariffe del 2019”. Così come “la conferma non può richiedere l'assolvimento di un attuale obbligo motivazionale, trattandosi della riproposizione delle tariffe, che non esige alcuna esplicitazione delle ragioni che presiedono alla scelta”. E' pacifico che “il mantenimento delle tariffe debba assolvere allo scopo di non aggravarne il peso (tanto da derogarsi all'obbligo di copertura integrale dei costi), sicché la pretesa di una loro rielaborazione e riequilibrio tra le categorie finirebbe con il contraddire la ratio della norma, poiché il vantaggio che ne riceverebbe una categoria andrebbe a discapito di altra categoria di utenti”.

Va ricordato che l'articolo 107 del dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, ha stabilito che, in deroga al comma 654 della legge 147/2013, che prevede la copertura integrale dei costi, e del comma 683 della stessa legge, che disciplina l'approvazione delle tariffe, era possibile approvare le tariffe Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione e approvazione del Piano economico finanziario. L'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal Piano finanziario per il 2020 e quelli del 2019, poteva essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

La motivazione degli atti generali. L'obbligo di motivare o meno le delibere tariffarie ha da sempre formato oggetto di dibattito e di divergenti prese di posizione della giurisprudenza. Per la Cassazione (ordinanza 1977/2018) è escluso l'obbligo di motivare le tariffe. E questo principio vale per la Tarsu, la Tares e la Tari. Il Tar Latina (sentenza 486/2016) ha sostenuto che le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. Per il giudice amministrativo la delibera che fissa le tariffe non richiede una specifica motivazione, considerato che si tratta di un atto generale. La legge impone all'ente che nella scelta del coefficiente per l'applicazione del metodo normalizzato vengano rispettate le regole contenute nel dpr 158/1999. Se i coefficienti scelti dall'ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. Anche se per particolari attività i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe deliberate possono sembrare eccessive, non può essere impugnata la scelta del comune che abbia deliberato delle tariffe in linea con i parametri stabiliti dal sopra indicato regolamento statale sul metodo normalizzato. Nonostante l'amministrazione abbia il potere di aumentarle o diminuirle in modo consistente per alcune tipologie di attività, in relazione alla loro tendenziale maggiore o minore produzione di rifiuti. Per il Tar dell'Emilia Romagna (sentenza 1056/2015), invece, la delibera che fissa le tariffe deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell'anno precedente, le stime dell'anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell'eventuale aumento dei costi e delle tariffe. Vanno esplicitate, poi, con chiarezza tutte le risultanze istruttorie e le ragioni delle decisioni dell'ente.

Come già rilevato, sull'obbligo di motivare le delibere, relative alle aliquote e alle tariffe, non c'è stato e non c'è ancora oggi un orientamento uniforme nella giurisprudenza amministrativa. Negli atti emanati dagli enti locali, vale a dire avvisi di accertamento e avvisi di pagamento, va fatto riferimento alla delibera tariffaria. La Cassazione, con la sentenza 39794/2021, ha affermato che un atto impositivo può ritenersi motivato anche con il semplice richiamo di un atto generale adottato dall'amministrazione comunale, che si presume conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente. Nell'accertamento tributario è sufficiente che l'ente indichi la delibera per motivare il quantum preteso. E' legittima la motivazione per relazione che fa riferimento a un atto generale, già potenzialmente noto all'interessato, per il quale non è imposto l'obbligo di allegarlo né all'avviso di accertamento né all'avviso di pagamento. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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