Le tariffe Tari vigenti nell'anno precedente possono essere riproposte l'anno dopo senza alcuna motivazione. Pertanto, è legittima la delibera comunale che approva le tariffe della Tari, senza dover ricorrere un'attività istruttoria per spiegare le ragioni della scelta. La facoltà di confermare le tariffe dell'anno prima è giustificata specie in questo periodo emergenziale. A causa della pandemia, infatti, ai comuni è stato concesso di derogare alla regola che impone la copertura integrale dei costi del servizio. Lo ha affermato il Tar della Campania, prima sezione, con la sentenza 8324/2021.
Nella motivazione della sentenza viene posto in rilievo che, a causa dell'emergenza epidemiologica, sono state modificate le disposizioni ordinarie che obbligano gli enti locali a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio. Le modifiche normative hanno riguardato anche le modalità e i termini per l'approvazione delle tariffe. Per i giudici amministrativi non è «necessario il compimento di attività istruttoria, che contrasterebbe con l'esigenza, sottesa alla norma, di agevolare il compito rimesso alle amministrazioni e consentire in via derogatoria, nel contesto emergenziale accennato, di far fronte agli adempimenti prescritti semplicemente rifacendosi alle tariffe del 2019». Così come «la conferma non può richiedere l'assolvimento di un attuale obbligo motivazionale, trattandosi della riproposizione delle tariffe, che non esige alcuna esplicitazione delle ragioni che presiedono alla scelta». È pacifico che «il mantenimento delle tariffe debba assolvere allo scopo di non aggravarne il peso (tanto da derogarsi all'obbligo di copertura integrale dei costi), sicché la pretesa di una loro rielaborazione e riequilibrio tra le categorie finirebbe con il contraddire la ratio della norma, poiché il vantaggio che ne riceverebbe una categoria andrebbe a discapito di altra categoria di utenti». In effetti, l'articolo 107 del dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, ha stabilito che, in deroga al comma 654 della legge 147/2013, che prevede la copertura integrale dei costi, e del comma 683 della stessa legge, che disciplina l'approvazione delle tariffe, era possibile approvare le tariffe Tari e della tariffa corrispettiva adottate per il 2019, anche per il 2020, provvedendo alla determinazione e approvazione del Piano economico finanziario. L'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal Piano finanziario per il 2020 e quelli del 2019, può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Questa disposizione, dunque, ha riconosciuto all'amministrazione comunale il potere di confermare le tariffe dell'anno precedente.
Al di là del periodo emergenziale e delle scelte eccezionali che sono consentite durante la pandemia, è controversa da tempo la questione riguardante l'obbligo di motivare ordinariamente le delibere tariffarie. Per la Cassazione (ordinanza 1977/2018) è escluso l'obbligo di motivare le tariffe Tarsu. Il principio vale anche per la Tari nonostante dal 2013, con l'introduzione della Tares, siano cambiate le modalità di calcolo del tributo. Per esempio, il Tar Latina (sentenza 486/2016) ha sostenuto che le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. Secondo il Tar, la delibera che fissa le tariffe Tari non richiede «una particolare o specifica motivazione dato che si tratta di un atto generale». Quello che la legge impone all'ente è che nello scegliere il coefficiente per l'applicazione del metodo normalizzato «si mantenga all'interno del range previsto dalle tabelle» allegate al dpr 158/1999. Se i coefficienti scelti dall'ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. In realtà, ancorché per particolari attività i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe deliberate possano sembrare eccessive, non può essere impugnata la scelta del comune che abbia deliberato delle tariffe in linea con i parametri stabiliti dal citato regolamento statale sul metodo normalizzato. Nonostante l'amministrazione abbia il potere di aumentarle o diminuirle in modo consistente per alcune tipologie di attività, in relazione alla loro tendenziale maggiore o minore produzione di rifiuti. Per il Tar dell'Emilia Romagna (sentenza 1056/2015), invece, la delibera che fissa le tariffe deve essere motivata e deve indicare costi di esercizio dell'anno precedente, stime dell'anno di competenza, gettito della tassa e ragioni dell'eventuale aumento di costi e tariffe. Vanno esplicitate poi con chiarezza tutte le risultanze istruttorie e le ragioni delle decisioni dell'ente. Sulla sussistenza o meno dell'obbligo di motivazione delle delibere, relative ad aliquote e tariffe, non c'è a oggi un orientamento uniforme nella giurisprudenza amministrativa.
Va ricordato, infine, che negli atti applicativi emanati dagli enti impositori (avvisi di accertamento, avvisi di pagamento) si può fare riferimento alla delibera tariffaria. Di recente la Cassazione, con la sentenza 39794 del 14 dicembre 2021, ha chiarito che un atto impositivo può ritenersi motivato anche con il semplice richiamo di un provvedimento generale adottato dall'amministrazione comunale, che si presume conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente. Nell'accertamento tributario è sufficiente che l'ente indichi la delibera per motivare il quantum preteso. È legittima la motivazione per relazione che fa riferimento a un atto generale, per il quale non è imposto l'obbligo di allegazione. Per i giudici di legittimità, la delibera non deve essere allegata all'avviso o in esso riprodotta, trattandosi di atto da ritenersi giuridicamente noto al contribuente. (riproduzione riservata)
*(avvocato)