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Condonabili gli omessi pagamenti della prima rata Imu

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 129 pag. 60 del 02/07/2022

Condonabili errori, ritardi e omissioni relativi al pagamento della prima rata Imu, pagando il dovuto con gli interessi e le sanzioni ridotte al minimo. I titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che non hanno pagato in tutto o in parte l'acconto Imu e che intendono versare in ritardo l'imposta municipale, possono regolarizzare la loro posizione versando una mini sanzione. È possibile sanare le violazioni commesse nei tempi previsti dalla legge. Si va da una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, vale a dire fino al 30 giugno, termine ormai scaduto da pochi giorni, fino ad arrivare a una sanzione più elevata del 5% (1/6 del 30%), se la violazione viene regolarizzata oltre due anni da quando è stata commessa.

Dunque, i titolari di immobili soggetti al prelievo possono porre rimedio al mancato o parziale pagamento del tributo entro la data di scadenza fissata dalla legge, vale a dire entro lo scorso 16 giugno. I possessori di fabbricati, terreni e aree edificabili non esonerati dal pagamento, non hanno più la facoltà di ricorrere al ravvedimento veloce, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). In alternativa possono avvalersi del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). Se invece si rimedia all'omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, la sanzione cresce fino al'1,66% (1/9 del 15%). La sanzione è più salata, ed è fissata al 3,75% (1/8 del 30%), se ci ravvede entro un anno. Si può fruire dell'abbattimento della sanzione sanando la violazione anche in tempi molto ampi: è consentito pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. Bisogna ricordare che l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 fornisce diverse soluzioni e opportunità. Tra l'altro, non impone un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni. Questa disciplina dà la possibilità di rimediare agli errori fino al momento in cui le violazioni vengono accertate dall'amministrazione comunale. Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all'irrogazione della sanzione edittale (15% o 30%). Ciò accade se le irregolarità sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi. In questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge. Non è ammessa, infatti, la definizione agevolata nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti di accertamento. Per esempio, anche la spedizione di un questionario può essere qualificata attività ispettiva e di controllo.

Le violazioni possono essere regolarizzate anche in tempi diversi, purché l'ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Si può versare solo l'imposta e successivamente la sanzione e gli interessi. La sanzione da prendere a base è quella dell'ultimo versamento. Fermo restando che, oltre alla sanzione, va pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali. Gli interessi maturano giorno per giorno e devono essere calcolati in base al principio del pro rata temporis, applicando i tassi in vigore nei vari periodi d'imposta.

Annullamento delle sanzioni. Solo uno stato di forza maggiore può consentire di non incorrere nelle sanzioni edittali, in caso di omesso pagamento dei tributi alle scadenze. Naturalmente, può aver dato luogo allo stato di forza maggiore anche la pandemia. L'emergenza sanitaria, com'è noto, ha avuto riflessi negativi sulle attività commerciali e industriali in seguito alla loro chiusura per lunghi periodi. Ciò ha generato delle difficoltà economiche per i contribuenti interessati, che potrebbero non essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti, anche di natura fiscale. In queste circostanze, qualora le difficoltà siano comprovate, anche l'omesso o ritardato pagamento dell'acconto Imu dovrebbe essere giustificato e i contribuenti non dovrebbero essere assoggettati al pagamento delle sanzioni. Serve, ovviamente, fornire la prova che la violazione sia collegata ai problemi economici provocati dall'emergenza sanitaria. La forza maggiore viene considerata una causa esterna che costringe il contribuente a commettere delle irregolarità fiscali. Non a caso l'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento della sanzione se la violazione viene commessa per forza maggiore. (riproduzione riservata)



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