- alla data della richiesta di detrazione, gli immobili devono essere esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso;
- devono essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se questa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Con riguardo agli interventi agevolabili, invece, l'individuazione è ottenuta mediante un richiamo all'installazione di sistemi di schermatura di cui all'allegato M al Dlgs 311 del 29/12/2006. Inoltre è specificato che le schermature devono possedere una marcatura CE, se prevista.
Da un punto di vista burocratico (ma con una valenza diretta ai fini fiscali perché quanto sotto espresso è condizione anche ai fini del godimento del bonus fiscale) ecco la documentazione che il contribuente deve conservare:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla Legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati di chi richiede la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale di tipo «tecnico»:
- schede tecniche;
- originali inviati all'Enea firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
Con riguardo invece alla documentazione da trasmettere all'Enea (obbligatoriamente tramite il sito web dell'ente relativamente all'anno in cui sono terminati i lavori), la stessa deve intervenire entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità (salvo eccezioni). Consiste nella scheda descrittiva dell'intervento che può anche essere redatto dal singolo utente.
Infine l'ente ricorda che il decreto legislativo 175/2014 ha soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. (riproduzione riservata)