Una linea già espressa dalla Suprema Corte dice che non si decade dall'agevolazione se tale situazione consegue a una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto alla stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso. Pertanto non è la sola esistenza della forza maggiore a essere d'aiuto al contribuente ma occorre che la stessa intervenga entro un preciso momento. La causa di forza maggiore è da intendere come un impedimento oggettivo sopraggiunto, non prevedibile, tale da non poter essere evitato e che sovrasta la volontà del contribuente. Nel caso esaminato dalla recente sentenza la forza maggiore era stata ritenuta esistente dal contribuente perché il termine dei 18 mesi entro cui avrebbe dovuto trasferire la propria residenza scadevano prima della data di rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino nei confronti del quale era stata attivata la procedura di sfratto. Ma la Suprema Corte non ha accolto la tesi del contribuente. Si è ritenuto che tale caso non abbia le caratteristiche della forza maggiore perché il contribuente sapeva che lo sfratto per morosità era stato intimato con una data successiva a quella dei 18 mesi previsti dalla norma (e inoltre ciò compariva anche nel rogito). Quindi in tal caso la conoscenza preventiva della situazione che avrebbe impedito il rispetto del termine dei 18 mesi non consente di rintracciare in tale ipotesi un caso di forza maggiore, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dall'agevolazione prima casa.
Questa sentenza della Cassazione si pone quindi da una lato su una linea interpretativa ormai consolidata (la causa di forza maggiore consente di evitare la decadenza dell'agevolazione), ma dall'altro introduce un elemento di novità nell'individuare anche un riferimento temporale che deve essere rispettato perché la forza maggiore sia davvero in grado di avere conseguenze favorevoli per il contribuente. (riproduzione riservata)