Il caso è quello dell'impresa conduttrice che concede l'immobile ai propri dipendenti. Sulla base dell'articolo 3 del dlgs 23/2011, secondo cui le regole della cedolare non si applicano alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni, l'amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto applicabile la tassa secca solo in presenza di due controparti persone fisiche (anche se in realtà, con riguardo alle condizioni soggettive, il testo della norma fa riferimento solo al proprietario). Ma nonostante ciò in un caso del genere, come previsto nel caso di cedolare, si era provveduto a versare l'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, per poi chiedere il rimborso dell'eccesso (in sostanza il comportamento ha voluto stimolare il contenzioso).
La tesi contraria a quella della prassi si basava sul fatto che la norma sopra richiamata prevede l'esclusione dalla cedolare nel caso in cui il soggetto attivo della locazione sia un'impresa (o un professionista), ma nulla invece prevede con riguardo alla figura del conduttore. Una volta rispettata la prima condizione proprietario-persona fisica, nonché la seconda di tipo oggettivo (l'immobile deve essere a destinazione abitativa) non possono essere introdotti ulteriori paletti alla cedolare. E la Ctp ha accettato tale tesi.
Il risparmio in tali ipotesi è evidente. Ai fini delle imposte dirette il canone non è più assoggettato alle aliquote progressive Irpef, ma a quelle proporzionali del 10 o 21% in base al tipo di contratto di locazione stipulato (a canone concordato o meno). Mentre ai fini del registro si passa dalla tassazione proporzionale del 2% a quella fissa. (riproduzione riservata)