Contribuenti alla cassa per il pagamento dell’acconto Imu. Mancano pochi giorni alla scadenza del versamento della prima rata dell’imposta locale. Il termine ultimo per il versamento, infatti, è fissato al 17 giugno, anziché al 16 giugno che è il termine ordinario, perché quest’ultimo cade di domenica. La scadenza, quindi, è fissata al giorno successivo non festivo. Sono tenuti a versare l’acconto i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli, ai quali è riconosciuta una detrazione d’imposta.
L’esenzione è doppia per le coppie di fatto, sposate o unite da un vincolo civile, che utilizzano due immobili diversi, anche se ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. Dell’esenzione fruiscono anche gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non profit, anche in comodato, quelli occupati abusivamente e i terreni agricoli. Hanno diritto invece a una riduzione del tributo gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. La prima rata può essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l'anno precedente. L’importo da versare è pari alla metà di quanto pagato nel 2023. E’ possibile, però, pagare l’intero importo dovuto per il 2024, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dalle amministrazioni comunali per l’anno in corso.
Entro il 17 giugno, dunque, i proprietari, o i titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e via dicendo), di fabbricati, aree edificabili e terreni sono tenuti a versare la metà dell’imposta municipale dovuta per l’intero anno. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta municipale la paga il locatario solo per la durata del contratto. Non è tenuto a versare l’imposta il locatario, anche se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata. I soggetti obbligati devono mettere mano al portafoglio e sborsare il 50% del tributo dovuto nel 2023. Il resto dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno, facendo riferimento a aliquote e detrazioni adottate per il 2024. Qualora i contribuenti siano a conoscenza delle aliquote e detrazioni già pubblicate dagli enti locali per quest’anno, possono anche optare per il pagamento dell’intero importo dovuto.
I comuni hanno un ampio potere nella scelta delle aliquote. Per esempio, per le unità immobiliari di lusso è prevista l’applicazione di una aliquota ridotta del 5 per mille, che possono aumentare di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro. L’aliquota in questione può essere ridotta senza limiti e perfino azzerata. Si ottiene lo stesso effetto dell’esenzione, vale a dire l’azzeramento dell’imposta. Non è possibile concedere esenzioni Imu, in quanto questa scelta si pone in contrasto con i limiti all’esercizio del potere regolamentare fissati dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, poiché verrebbero violate le fattispecie imponibili, che è uno dei limiti all’esercizio del potere regolamentare. L’aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è stabilita nella misura dell’8,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare fino al 10,6 per mille. Qualora i contribuenti siano a conoscenza delle aliquote e detrazioni già pubblicate dagli enti, possono anche optare per il pagamento dell’intero importo dovuto per l’anno in corso.
Non devono versare l’imposta i possessori di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l'esenzione. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. Non fruiscono dell’esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione.
È prevista una doppia esenzione in presenza dei requisiti per tutte le coppie, di fatto, sposate o unite da vincolo civile. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale (209/2022) va assicurato lo stesso trattamento alle coppie sposate e a quelle che hanno costituito un’unione civile, rispetto a coloro che hanno scelto un rapporto di convivenza. Non può essere escluso che le coppie che hanno formalizzato il loro rapporto siano penalizzate e non possano fruire due volte dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale qualora abbiano per vari motivi fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto. Al di là della formalizzazione del rapporto, è sufficiente provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. Non importa che la residenza anagrafica sia stata fissata in immobili ubicati nel territorio dello stesso comune o in comuni diversi.
È esonerata dal pagamento anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, assimilata con norma di legge all’abitazione principale. Il genitore affidatario non è tenuto a provare la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile per avere diritto all’agevolazione. Pertanto, anche il coniuge non affidatario dell’immobile non è tenuto a pagare il tributo per la propria quota di possesso. Unico soggetto passivo per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice è il genitore affidatario dei figli, in quanto titolare del diritto reale di abitazione. È esente se classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e assoggettata all’aliquota ridotta in caso contrario. Non sono soggetti a imposizione neppure gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività elencate dalla norma di legge, vale a dire le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via. Dal 2024, con effetto retroattivo per gli anni precedenti, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 213/2023, l’agevolazione si estende agli immobili concessi in comodato da un ente non profit a un altro ente non profit, purché tra i due enti vi sia un collegamento funzionale o strutturale. Sono esonerati, poi, i fabbricati occupati abusivamente, a patto che il titolare presenti denuncia all’autorità giudiziaria e informi il comune competente.
Sono esenti dal tributo anche i terreni agricoli. Non sono tenuti al versamento oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
I terreni agricoli che non rientrano nei confini dell’esenzione sono ovviamente soggetti al pagamento.
Sono tenuti, invece, al pagamento in misura ridotta i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado, e, infine, i fabbricati di interesse storico o artistico. Per questi immobili, gli interessati hanno diritto a una riduzione della base imponibile nella misura del 50%. Inoltre, devono versare l’imposta in misura ridotta gli immobili concessi in uso gratuito, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma di legge. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato.
Oltre all’immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Questo limite vale anche per l’unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Una forma minore di agevolazione, infine, è prevista le abitazioni locate a canone concordato. Lo sconto è riconosciuto nella misura del 25%. (riproduzione riservata)