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Fisco & mattone

Canone concordato, che fare per l'agevolazione Imu

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 250 pag. 100 del 18/12/2021

Le amministrazioni locali non possono richiedere adempimenti non espressamente imposti da una norma di legge. E non hanno alcuna rilevanza le eventuali difficoltà che gli enti possono avere nell'acquisire le notizie relative al contratto sottoscritto dalle parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Per fruire della riduzione Imu prevista per gli immobili locati a canone concordato i contribuenti non sono tenuti a presentare al comune un'autocertificazione. Lo ha affermato la commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, prima sezione, con la sentenza 248 del 23 novembre 2021. Per la commissione provinciale, «nessuna norma impone al contribuente l'invio all'ente locale della richiamata autocertificazione e dunque non è in suo potere la previsione di un'ulteriore condizione per poter godere dell'agevolazione suddetta; né possono valere, come giustificativo della legittimità della stessa, le ipotizzate, ma non dimostrate, difficoltà nei rapporti con l'Agenzia nel reperire le informazioni necessarie; è infatti onere dello stesso la predisposizione degli strumenti necessari per superare le suddette, ipotizzate, difficoltà».

Per i contratti locati a canone concordato, in effetti, i contribuenti hanno diritto a fruire di un trattamento agevolato, con uno sconto d'imposta pari al 25% del dovuto. Gli enti impositori, con regolamento, non possono imporre obblighi ai contribuenti non previsti dalla normativa Imu. L'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), in merito alla conoscenza degli atti e alla semplificazione, fissa una regola generale che impedisce al fisco di chiedere al contribuente documenti o informazioni di cui sia già in possesso. In particolare, dispone che non possono, «in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche», che vanno acquisiti in base a quanto sancito dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 241/1990, per l'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa. Sono limitate le situazioni in cui il soggetto beneficiario di un'agevolazione è tenuto agli obblighi dichiarativi. Gli adempimenti non vanno osservati qualora per l'amministrazione sia conoscibile la posizione fiscale del soggetto interessato. Come nel caso, per esempio, dell'esenzione per l'abitazione principale. Attraverso l'accesso all'anagrafe l'amministrazione comunale può accertare la residenza del contribuente. La denuncia Imu non è richiesta se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o le amministrazioni locali sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni per il calcolo dell'imposta. La dichiarazione deve essere prodotta nel caso in cui si verifichino modifiche dei dati denunciati da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta dovuta. L'articolo 1, comma 769, della legge di bilancio 2020 (160/2019) dispone che i soggetti passivi, tranne quelli di cui al comma 759, lettera g) della stessa legge, vale a dire gli enti non profit, per i quali sono fissati adempimenti ad hoc, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, possono trasmetterla in via telematica secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 769 dispone, poi, che per l'applicazione dei benefici fiscali riguardanti gli alloggi sociali, l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dai soggetti appartenenti alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco e via dicendo e per i cosiddetti beni merce, il soggetto passivo è tenuto a attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti. Secondo il Mef, in base alla formulazione letterale della suddetta norma, l'omessa presentazione della dichiarazione non comporta comunque la perdita del diritto all'esenzione, ma dà luogo solo all'irrogazione della sanzione minima. In attesa del decreto ministeriale che definirà i casi in cui la dichiarazione va presentata, l'adempimento oggi va posto in essere, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero, nel caso in cui l'interessato intenda fruire di esenzioni o riduzioni d'imposta, tranne nelle ipotesi di espressa esclusione (immobili dati in comodato o locati a canone concordato). Sono tenuti, per esempio, a osservare l'obbligo i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. L'adempimento è inoltre imposto quando: l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile. Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. L'obbligo non sussiste, invece, quando viene alienata un'area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza. L'obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati (classificabili nel gruppo catastale D), che sono tenute a dichiarare il valore del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all'anno di attribuzione della rendita catastale. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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