Ricordiamo che come chiarito dalla circolare 29/E del 2013 è necessaria la corrispondenza l'immobile ristrutturato e l'immobile che si arreda anche se non pare che vi sia la necessità che esista un collegamento specifico tra la parte di immobile che si ristruttura e quello che si arreda.
Quindi:
Ricordiamo che l'onere di provare la destinazione dei beni è a carico del contribuente che quindi farà bene a conservare la documentazione di supporto (ad esempio, i documenti attestante consegna del bene nel luogo dell'abitazione).
La circolare citata (assieme anche alla numero 11/e del 2014) ha inoltre chiarito che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico, carte di credito, carte di debito o bancomat. Nel caso del bonifico si deve indicare nello stesso la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Considerata la proroga l'Agenzia delle entrate sul primo sito nel mese di gennaio ha offerto due chiarimenti che sono rinvenibile nell'area del sito dedicato alle faq.
Il primo chiarimento riguarda l'installazione di un impianto di allarme in una abitazione per cui si chiedeva se fosse possibile godere del bonus arredi. Lo stop dell'Agenzia è stato deciso.
Infatti l'installazione dell'impianto d'allarme può concedere la detrazione del 50% relativa agli interventi volti alla prevenzione di atti illeciti ma non consente però di godere dello sconto relativo ai mobili e arredi.
D'altra parte già la circolare 29/E del 2013 aveva chiarito che il bonus mobili non è legato a tutti gli interventi di cui all'art. 16 del Tuir che consentono la detrazione del 50%, ma solo a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Una seconda faq pubblicata aveva per oggetto l'individuazione dell'aliquota Iva relativa all'acquisto di mobili per la cucina ed il bagno di un appartamento ristrutturato. Anche in questo caso la risposta (scorrettamente) è stata molto stringata «l'aliquota Iva da applicare, in caso di acquisto di mobili, rimane quella ordinaria (22%)». (riproduzione riservata)