Vengono confermati fino al 31 dicembre 2015 anche le detrazioni del 65% per i lavori di prevenzione antisismica, ma soprattutto viene confermato l'ecobonus, cioè la detrazione fiscale per il risparmio energetico pari al 65% della spesa sostenuta, e per di più in forma ampliata. L'ulteriore novità introdotta dalla legge di Stabilità, legge n. 190 del 2014, è infatti che nel 2015 la detrazione del 65% spetterà anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.
Un'ulteriore novità è costituita dall'estensione da 6 a 18 mesi del periodo post fine lavori entro cui, se si acquista un'abitazione all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato, è possibile godere della detrazione Irpef del 50%, sempre entro il limite dei 96 mila euro. Tutte queste novità sono introdotte dai commi 47 e 48 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2014.
Passa infine dal 4% all'8% la ritenuta operata da banche e Poste sui bonifici parlanti per il pagamento dei lavori sui quali spettano le detrazioni del 50% o 65%, bonifici comprensivi di dati fiscali, partita Iva ecc. effettuati dai contribuenti nei confronti delle imprese per i lavori relativi agli interventi agevolati con bonus ristrutturazioni ed ecobonus. Ecco comunque in dettaglio il contenuto delle due proroghe.
Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (ecobonus), secondo il nuovo art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015, si applicano nella misura del 65% anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il comma 2 dell'art. 14 stesso viene integralmente sostituito dalla legge di Stabilità 2015, la quale introduce tra i lavori per i quali spetta la detrazione fiscale del 65% anche l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, nonché di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
L'ecobonus infatti si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015, fino a una detrazione massima di 60 mila euro.
L'ecobonus si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015, fino a una detrazione massima di 30 mila euro.
La legge di Stabilità 2015 interviene anche prorogando il bonus ristrutturazioni, ossia le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Viene estesa la possibilità di ottenere tali detrazioni per tutte le ristrutturazioni della casa effettuate fino al 31 dicembre 2015. La detrazione spettante dall'imposta lorda è confermata nella misura del 50% della spesa sostenuta.
La detrazione dall'imposta lorda spetta fino a un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità la detrazione è confermata e prorogata nella misura del 65%per un massimo di spesa di 96 mila euro per ogni unità immobiliare.
Ai contribuenti che fruiscono del bonus ristrutturazioni è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro.
Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, le spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni relative al bonus ristrutturazioni (o detrazioni per ristrutturazioni edilizie). (riproduzione riservata)
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