La Banca d’Italia vuole estendere alcuni obblighi di trasparenza anche alle stablecoin con valore di emissione fino a 100 milioni. Oltre questa soglia sono già in vigore i requisiti europei del regolamento Micar (Markets in Crypto-Assets Regulation). Il testo Ue prevede norme per asset-referenced token (o Art, che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un paniere di attività) ed e-money token (Emt, che sono ancorati a una singola valuta).
In particolare Micar chiede agli emittenti di Art e Emt non denominati in valuta Ue alcune informazioni come il numero di possessori, le transazioni, il valore del token e della riserva di attività. L’obiettivo è quello di verificare se Art ed Emt sono utilizzati in modo ampio come mezzi di scambio e così intercettare fenomeni di «currency substitution», a fronte dei quali sono possibili misure restrittive. L’articolo 23 della Micar impone lo stop a token con transazioni medie giornaliere oltre il milione o di importo superiore ai 200 milioni di euro. Altri obblighi di trasparenza sono stati indicati dall’Eba.
Bankitalia ha lanciato una consultazione con cui ha fatto sapere di volere esercitare la discrezionalità, prevista per le autorità nazionali, di estendere alcuni requisiti anche ad Art e Emt sotto i 100 milioni di euro. Le informazioni richieste «sono ritenute necessarie per la supervisione e il monitoraggio periodico degli emittenti da parte della Banca d’Italia», ha osservato Via Nazionale. «Allo stesso tempo, l’estensione dell’obbligo informativo è parziale e non integrale in applicazione del principio di proporzionalità».
La Banca d’Italia in particolare vuole le informazioni relative al valore del token e all’entità e composizione della riserva di attività (che è uno dei principali presidi per assicurare la rimborsabilità del token).
Via Nazionale invece non ha previsto altri obblighi informativi, come quelli sul numero di possessori e transazioni, poiché «l’attuale stato di sviluppo del mercato caratterizzato dall’assenza di emittenti aventi sede in Italia non consente di valutare l’effettiva necessità di acquisire informazioni» per le emissioni di importo inferiore a 100 milioni. «Resta fermo che tale scelta potrà essere rivista in futuro in ragione degli sviluppi del mercato e non preclude la possibilità per l’autorità di vigilanza di chiedere ai soggetti interessati tutte le ulteriori informazioni che dovessero risultare necessarie», ha precisato Palazzo Koch.
Il governatore di Bankitalia Fabio Panetta ha ricordato nelle Considerazioni Finali che le stablecoin sono «strumenti che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a valute o attività sottostanti, ma che espongono comunque i detentori ai rischi legati alla solidità degli emittenti e alla variabilità del valore del sottostante». In assenza di norme adeguate, la loro idoneità come mezzi di pagamento è «quanto meno dubbia».
Tuttavia, ha precisato Panetta, se grandi piattaforme tecnologiche estere decidessero di promuoverne l’uso nei pagamenti tra i clienti, potrebbero nascere schemi di rilievo sistemico su scala internazionale. «I mezzi di pagamento tradizionali utilizzati a livello nazionale – come banconote e carte – potrebbero essere spiazzati, con effetti negativi sulla sovranità monetaria, sulla tutela dei dati personali e sullo svolgimento dell’attività creditizia, da sempre integrata e complementare a quella di pagamento», ha detto il governatore aggiungendo che un rischio trasversale a tutte le criptoattività riguarda gli usi illeciti: «Poiché consentono transazioni anonime, queste tecnologie si prestano ad attività come il riciclaggio di denaro, il traffico di armi o di stupefacenti, l’elusione delle sanzioni internazionali». (riproduzione riservata)