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FISCO & MATTONE

Attività stagionali, per lo sconto Tari serve una licenza apposita

Milano Finanza - Numero 148 pag. 54 del 29/07/2023

Ristoranti, bar, stabilimenti balneari e campeggi pagano la Tari in misura ridotta se svolgono un'attività stagionale e l'agevolazione è prevista nel regolamento comunale. L'attività, però, viene ritenuta stagionale solo se risulta da una licenza rilasciata dall'autorità competente. Il contribuente, inoltre, deve presentare al comune una dichiarazione. Si è così espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 13613/2023. Per i giudici di legittimità, le agevolazioni non sono “automatiche, perché ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Sono infatti previsti “temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività”. Le attività stagionali, dunque, possono pagare la tassa rifiuti in misura ridotta se l'amministrazione comunale ha previsto il beneficio fiscale nel regolamento. Ma per averne diritto la stagionalità dell'attività deve risultare da una licenza rilasciata dall'autorità competente. Inoltre, è indispensabile che il contribuente denunci al comune la natura stagionale dell'attività esercitata in una dichiarazione originaria o di variazione. Compete al contribuente dimostrare che un immobile non sia soggetto al pagamento della tassa rifiuti o che abbia diritto a un'esenzione o a un trattamento agevolato.

L'ente locale ha la facoltà di concedere agevolazioni varie, sotto forma di riduzioni e esenzioni. L'amministrazione pubblica si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria. In deroga alle regole generali spetta all'interessato dimostrare, anche in sede processuale, le cause di esclusione o di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso. La Suprema corte, con la sentenza 22756/2016, ha chiarito che campeggi, alberghi, ristoranti e via dicendo pagano la tassa rifiuti anche nel periodo in cui sono chiusi e l'attività viene sospesa perché è finita la stagione turistica. Nel periodo di sospensione dell'attività non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa. Le cause di esclusione non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dell'immobile, legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente. Non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, che di fatto vuole dire impossibilità di uso dell'immobile legate alle condizioni dello stesso. Pertanto, per gli ermellini, non è previsto alcun esonero dal pagamento della tassa delle strutture ricettive durante il periodo di chiusura stagionale. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto soltanto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti. A meno che il Comune, come già rilevato, abbia previsto la riduzione tariffaria per uso stagionale della struttura, che è una facoltà dell'ente, e il contribuente abbia chiesto e ottenuto una licenza stagionale.

Bisogna ricordare che il presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte. Tuttavia, sono esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Dunque, non sono soggette le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Rientrano in questa tipologia, per esempio, un cortile o un giardino condominiale, un'area di accesso ai fabbricati civili e così via. S'intende, infatti, per area accessoria o pertinenziale quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi. Rimangono soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti. Normalmente tutte le aree, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge, sono potenzialmente produttive di rifiuti. Gli immobili inagibili non sono soggetti al tributo, ma deve essere fornita la prova dell'inutilizzabilità. Al riguardo sempre la Cassazione, con la sentenza 8910/2018, ha ritenuto che un immobile destinato ad attività commerciale su una parte del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento, se il titolare non dimostri con apposita documentazione l'inagibilità dell'immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la durata e le modalità di esecuzione dei lavori. (riproduzione riservata)

*avvocato



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