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Aree portuali soggette alla Tari solo se manca l'autorità

Milano Finanza - Numero 074 pag. 54 del 15/04/2023

Le aree portuali e gli specchi acquei utilizzati per l'ormeggio delle imbarcazioni, l'imbarco e lo sbarco di persone e cose sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Sono esonerate dal pagamento della Tari solo le aree in cui è istituita l'autorità portuale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sesta sezione, con la sentenza 31/2023. Nei porti in cui è presente l'autorità portuale la tassa non è dovuta perché la legge esclude la privativa comunale. Per i giudici d'appello, l'istituzione dell'autorità portuale si pone «come causa di esclusione della tassa rifiuti delle aree soggette alla sua competenza. Di contro, nei porti privi di tale autorità solo il comune è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento rifiuti in regime di privativa». Gli specchi acquei sono aree scoperte ed è irrilevante che siano superfici solide o liquide. Pertanto, «sia i posti destinati all'ormeggio di imbarcazioni in acqua, sia i posti a terra per il rimessaggio nell'area portuale sono spazi imponibili». Sono soggette alla tassa anche le banchine portuali “utili per operazioni di ormeggio, di imbarco e sbarco di persone e/o cose”. La pronuncia del giudice d'appello è in linea con quanto sostenuto più volte dalla Suprema corte, la quale ha chiarito che le amministrazioni comunali non possono svolgere l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti soltanto nelle aree dove è istituita l'autorità portuale. Mentre permane il regime di privativa comunale nelle aree dove sono presenti le capitanerie di porto. In quest'ultimo caso, quindi, l'amministrazione comunale è legittimata a richiedere il pagamento della Tari. Nei comuni più importanti in cui risulti presente l'autorità portuale non può essere preteso il pagamento del tributo, anche nel caso in cui l'ente abbia svolto effettivamente il servizio.

Dunque, l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area in cui è presente l'autorità rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Fuori da questa ipotesi la gestione dei rifiuti spetta agli enti locali. La natura demaniale delle aree occupate non esonera dal prelievo. L'articolo 6 della legge 84/1994 ha istituito le autorità portuali, le quali all'interno del perimetro di loro competenza sono tenute ad assicurare il servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti anche in banchine, pontili galleggianti e specchi d'acqua. La disposizione sopra citata indica le grandi città in cui opera l'autorità portuale, tra le quali Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova e via dicendo. L'autorità è un soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa. Non va confusa, però, con la capitaneria di porto che non rientra in questa nozione giuridica. Laddove l'autorità marittima, invece, è la capitaneria, il servizio di gestione dei rifiuti rientra nella competenza del comune e sulle relative aree occupate va pagato il tributo.

Per effetto della normativa sopra richiamata, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area di competenza dell'autorità, compresi quelli prodotti a bordo dalle navi e i residui di carico, costituiscono operazioni che non sono demandate al comune o comunque al gestore del servizio pubblico di igiene urbana, ma al soggetto incaricato dalla stessa autorità. Ed essendo istituita una tariffa ad hoc per lo svolgimento del servizio, è escluso che l'amministrazione comunale possa richiedere nell'ambito portuale il pagamento del tributo. Al riguardo la Cassazione (sentenza 23583/2009) ha precisato che ai fini dell'esistenza dell'obbligazione tributaria non può essere riconosciuto alcun valore giuridico neppure alla circostanza che l'amministrazione comunale svolga di fatto il servizio di raccolta dei rifiuti mediante appalto a un'impresa privata.

Secondo il giudice d'appello, poi, banchine, pontili e specchi acquei non sono esonerate dal pagamento della Tari. La tassa è dovuta sulle superfici, sia solide sia liquide, in cui si presume che vengano prodotti rifiuti. Quindi si qualificano aree scoperte tutte le superfici, anche quelle liquide. Rientrano tra le aree scoperte tassabili gli specchi acquei, poiché i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai comuni. Gli specchi acquei sono soggetti al pagamento in quanto considerati superfici scoperte e non importa che si tratti di superfici liquide. Si qualificano aree scoperte, costituenti il presupposto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tutte le superfici, anche quelle liquide (Cassazione, sentenza 3829/2009). Per i giudici di legittimità, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va limitata al dato solido del suolo. Il presupposto della tassa rifiuti solidi urbani è l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Con la sentenza 3829/2009, per la prima volta, i giudici di legittimità hanno stabilito che la Tarsu è dovuta anche sugli specchi acquei, assimilandoli alle aree scoperte, a prescindere dalle tipologie di attività che sugli stessi vengono esercitate. Del resto la Corte di giustizia, ai fini Iva, ha ritenuto che l'articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti destinati all'ormeggio di imbarcazioni in acqua, nonché di posti a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale. Per la Cassazione (sentenza 3773/2013), da ciò deriva l'assoggettamento a tassazione di questi spazi. (riproduzione riservata)

*avvocato



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