È questa la buona notizia contenuta in una recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate che, dopo la riforma dell'imposta di registro intervenuta dal 1° gennaio 2014, chiarisce un ulteriore punto.
Il caso esaminato dalla risoluzione 68/E 2014 concerneva appunto l'acquisizione gratuita da parte di un Comune di aree comprese nell'ambito delle convenzioni relative a piani di lottizzazione o di urbanizzazione. Su queste aree le ditte lottizzanti avevano realizzato le opere di urbanizzazione primaria (come per esempio strade, parcheggi e così via) in forza di una originaria convenzione stipulata tra il Comune stesso e le ditte proprietarie degli immobili compresi nell'ambito del piano di lottizzazione.
La convenzione prevedeva la cessione gratuita delle aree citate al Comune entro trenta giorni dalla data di collaudo.
Il dubbio si riferiva al contenuto del comma 4 dell'articolo del dlgs n. 23 del 2011 che ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie relative ad atti di trasferimento immobiliari, che altrimenti sarebbero stati soggetti a imposta di registro in misura proporzionale. Quindi il dubbio riguardava se tali atti dovessero scontare o meno l'imposta di registro in misura proporzionale.
Prima della riforma del 2014, in queste particolari ipotesi si applicava una norma agevolativa del 1977 che escludeva tali fattispecie dall'imposizione proporzionale.
Ma all'Agenzia delle Entrate ha adesso risolto il dubbio in senso positivo. Ha infatti affermato che nel caso esaminato avente a oggetto la cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione a favore di un Comune, la cessione deve essere assoggettata al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ma allo stesso tempo con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Tutto ciò in quanto l'abrogazione delle agevolazioni legate all'imposta di registro è stata prevista a far data dal 1° gennaio 2014 con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso. Ma nel contempo si è anche previsto che restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti che non vengono posti in essere a titolo oneroso.
La conseguenza è che le agevolazioni previste (tra cui anche quella rilevante nel caso in esame disposta dall'articolo 20 della legge n. 10 del 1977) non trovano più applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, in relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso, ma invece restano applicabili anche per gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 se gli atti sono posti in essere a titolo gratuito.
La soluzione indicata appare in linea con il testo normativo, ma soprattutto risulta positiva anche sotto un altro aspetto. Una differente visione avrebbe infatti visto incrementare, e non di poco, l'onerosità di questo tipo di operazioni, con il rischio di un ulteriore appesantimento delle attività economiche edili che non avrebbe portato ad altro che a un ulteriore aggravio della profonda crisi che già colpisce il settore dell'edilizia. (riproduzione riservata)