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Anche per gli immobili inagibili serve la dichiarazione Imu

Milano Finanza - Numero 079 pag. 86 del 22/04/2023

Per ottenere la riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili serve la dichiarazione Imu. L'immobile inagibile, infatti, è assoggettato all'imposta municipale se il contribuente non presenta la dichiarazione, anche se di fatto non può utilizzarlo. L'omessa presentazione della dichiarazione Imu è giustificata solo se l'interessato fornisce la prova che l'amministrazione comunale era a conoscenza dello stato del fabbricato.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l'ordinanza 1016/2023. Per la Cassazione, il giudice d'appello «negando la riduzione sul rilievo -in sé in nessun modo contestato- che l'odierna ricorrente non aveva presentato al comune di Napoli la dichiarazione di inagibilità, ha applicato la legge alla lettera». Il tributo deve essere ridotto nella misura del 50% «anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti». Sulla questione de qua anche i giudici tributari hanno posto delle condizioni rigide per fruire dell'agevolazione. Per esempio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con l'ordinanza 4173/2022, ha sostenuto che non basta l'istanza del contribuente e la presentazione di una perizia tecnica di un professionista per ottenere l'agevolazione. L'ente impositore può e deve verificare lo stato dell'immobile. Se mancano i requisiti di legge deve negare il diritto al beneficio fiscale.

L'inagibilità può essere riconosciuta solo in presenza di un degrado dell'immobile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In effetti, spetta al contribuente dichiarare e provare lo stato d'inagibilità o inabitabilità di un immobile per pagare le imposte locali in misura ridotta. Non basta che l'amministrazione comunale abbia imposto al contribuente il rifacimento della facciata di un edificio per ragioni di decoro urbano. In questo senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Cagliari, prima sezione, con la sentenza 387/2019.

Mentre per l'Ici era prevista la riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili, per l'imposta municipale è stata disposta la riduzione al 50% della base imponibile. Per entrambi i tributi è previsto che lo stato d'inagibilità o inabitabilità debba essere accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. Le condizioni per ottenere la riduzione alla metà della base imponibile non possono più essere stabilite dai comuni. Il trattamento agevolato va riconosciuto anche nei casi in cui l'interessato non abbia presentato la dichiarazione, purché sia noto all'ente impositore lo stato

dell'immobile. In queste situazioni la base imponibile deve essere ridotta al 50%, a condizione che il fabbricato non venga di fatto utilizzato. Il beneficio fiscale è però limitato al periodo dell'anno durante il quale sussiste l'inagibilità. E' evidente che lo status dell'immobile debba essere accertato dall'ente impositore, sia se il contribuente allega idonea documentazione alla richiesta di riduzione dell'imposta, sia se presenta dichiarazione sostitutiva e autocertifica questa situazione.

Bisogna ricordare che per avere diritto all'agevolazione l'istanza deve essere inoltrata nel momento in cui il fabbricato si trova nello stato di degrado, al fine di consentire all'ente di verificare la dichiarazione prodotta dal contribuente. La richiesta deve precedere la concessione del beneficio. Le condizioni per ottenere la riduzione non possono essere disciplinate dai comuni come in passato, poiché non hanno più la facoltà di fissare, con regolamento, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Va posto in rilievo, infine, che l'autocertificazione prodotta dal contribuente sulle condizioni di fatiscenza di un fabbricato non garantisce il diritto all'agevolazione fiscale prevista per gli immobili inagibili. La riduzione d'imposta non può essere concessa se la perizia asseverata presentata dall'interessato viene contestata dall'amministrazione comunale. (riproduzione riservata)

*avvocato



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