È illegittima la limitazione dell'agevolazione Tari ai soli magazzini di materie prime e merci. Il regolamento comunale non può escludere l'esenzione dal pagamento della tassa o della tariffa rifiuti per le aree aziendali destinate a magazzini di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti. L'impresa è tenuta a fornire la documentazione atta a dimostrare che provvede all'auto-smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, poiché anche per i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finali della lavorazione deve essere presentata la dichiarazione e va provato il diritto all'esenzione. Si è così espresso il Consiglio di Stato, quarta sezione, con la sentenza 8279/2023. Per i giudici amministrativi «i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al ciclo produttivo, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali». Trattandosi di aree connesse alla produzione, sono soggette al regime dell'attività principale. Pertanto, non possono essere incluse nel concetto di rifiuti urbani o simili. Naturalmente, anche per i locali di magazzino destinati allo stoccaggio di prodotti finali della lavorazione «devono trovare applicazione i presupposti dichiarativi e dimostrativi dell'esenzione», secondo cui i produttori di rifiuti speciali devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Incombe sul contribuente l'onere di dimostrare di avere diritto all'esenzione o alla riduzione della superficie tassabile. Quindi, non si può escludere a priori il trattamento agevolato per le superfici adibite a magazzini di prodotti semi-lavorati e finiti, limitandola solo ai magazzini di materie prime o merci. L'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione della superficie non si debba tenere conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. È previsto che la produzione di rifiuti speciali debba essere continuativa e prevalente. Tuttavia, per fruire del beneficio l'interessato è tenuto a produrre la prova dell'autosmaltimento.
L'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali deve essere dimostrato dai titolari delle utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico. L'amministrazione comunale ha il potere di verificare il rispetto delle norme da parte dei produttori di rifiuti speciali. Il comma 649 attribuisce all'ente impositore il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono assoggettati a tassazione solo i rifiuti prodotti nei magazzini che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività di produzione. Sono esentati solo i magazzini destinati al deposito di materie prime e merci. Non sono soggette al prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda. Dunque, l'agevolazione è riservata solo ai magazzini destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, purché il loro impiego nel processo produttivo dia luogo alla produzione di rifiuti speciali. Non hanno diritto a fruire del beneficio fiscale i magazzini di prodotti finiti e semilavorati, in quanto non determinano la produzione di rifiuti speciali.
Va rilevato, però, che l'interpretazione dei giudici di palazzo Spada non è in linea con quanto sostenuto dalla Cassazione. La Cassazione (ordinanza 3828/2023), invece, ha sostenuto che i rifiuti prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione e, per l'effetto, sono tassabili perché le superfici non producono rifiuti speciali. I magazzini utilizzati da un'impresa per lo stoccaggio dei prodotti realizzati in un altro locale della stessa azienda sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Non tutti i rifiuti prodotti nelle aree adiacenti allo stabilimento produttivo hanno in seØ la natura di rifiuti speciali. Le aree destinate a magazzino sono asservite o funzionali alla produzione industriale. L'esenzione delle superfici deve intendersi limitata a quella parte su cui insiste l'opificio, perché solo in questi locali possono formarsi rifiuti speciali. Il magazzino utilizzato quale stoccaggio della produzione effettuata in altro locale dell'azienda non è esonerato dal pagamento del tributo.
Va infine precisato che il beneficio fiscale può essere preteso dalle imprese solo qualora forniscano la prova di aver provveduto a delimitare le aree in cui vengono prodotti in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenute a provvedere direttamente a proprie spese. L'impresa produttrice è onerata di denunciare all'ente impositore quali superfici sono destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché a fornire annualmente le prove documentali da cui si evince di aver incaricato una ditta specializzata per lo smaltimento, allegando il contratto e le fatture pagate. La dichiarazione va presentata all'amministrazione pubblica ogni anno se nel regolamento locale è imposto questo obbligo. (riproduzione riservata)
*avvocato