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FISCO & MATTONE

Alberghi, Tari da pagare anche nella chiusura stagionale

Milano Finanza - Numero 177 pag. 54 del 09/09/2023

Una struttura alberghiera è soggetta al pagamento della Tari anche durante il periodo di chiusura. La tassa non è dovuta solo nel caso in cui l'albergo sia inutilizzabile, in quanto è irrilevante la scelta del titolare di chiudere durante il periodo invernale, a meno che non chieda e ottenga una licenza stagionale. Per le strutture ricettive conta la licenza rilasciata dalla pubblica autorità per stabilire se è dovuta la tassa rifiuti durante la chiusura invernale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 17840/2023. Per la Suprema Corte infatti, «la mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno, di per sè, non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo». La normativa prevede come causa di esclusione «le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, che - di certo - non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente». Pertanto, se la struttura è dotata di licenza annuale «non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la parte contribuente, a tal fine, la licenza stagionale». Peraltro, le attività stagionali possono pagare la tassa rifiuti in misura ridotta solo se l'amministrazione comunale ha previsto il beneficio fiscale nel regolamento.

La stagionalità, però, deve risultare da una licenza rilasciata dall'autorità competente. E l'interessato è tenuto a denunciare al comune la natura stagionale dell'attività esercitata in una dichiarazione originaria o di variazione. Spetta all'occupante o detentore dell'immobile dimostrare che lo stesso non sia soggetto al pagamento del tributo o che abbia diritto a un'esenzione, a una riduzione o a qualche altra forma di trattamento agevolato.

Come è noto, l'ente impositore si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria. Anche in sede processuale può essere fornita la prova sulle cause di esclusione o di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso. Il tributo è dovuto anche nel periodo in cui le attività ricettive sono chiuse perché è finita la stagione turistica. Per i giudici di legittimità, le cause di esclusione non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dell'immobile, legata alla volontà dell'utente. Non è sufficiente la denuncia di chiusura invernale senza una prova della concreta inutilizzabilità dell'immobile, che di fatto vuole dire impossibilità di uso legate alle condizioni dello stesso. Il trattamento agevolato può essere riconosciuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti.

In effetti l'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 dispone che il presupposto della Tari sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte. Sono esonerate dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Dunque, non sono soggette le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Area pertinenziale è quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. Assume rilevanza, ai fini dell'assoggettamento a tassazione, la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi.

Sono soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti.

Gli immobili inagibili non sono soggetti al tributo, ma deve essere fornita la prova dell'inutilizzabilità. Al riguardo sempre la Cassazione, con la sentenza 8910/2018, ha ritenuto che un immobile destinato ad attività commerciale su una parte del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento, se il titolare non dimostri con apposita documentazione l'inagibilità dell'immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la durata e le modalità di esecuzione dei lavori.

L'obiettiva inutilizzabilità sussiste non quando i locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in una condizione che ne impedisca l'effettivo uso. Il cambio di residenza dell'occupante l'immobile, la denuncia di cessazione dell'occupazione e il mancato consumo di energia elettrica non sono sufficienti a garantire la detassazione. Sono esclusi dal pagamento della tassa gli immobili insuscettibili di produrre rifiuti. Per esempio gli immobili inagibili, inabitabili, interclusi o in stato di abbandono. Ciò che è rilevante sono le condizioni dell'immobile e non la scelta del titolare di utilizzarlo o meno. (riproduzione riservata)

*avvocato



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