Le agevolazioni Imu per le aree edificabili si applicano al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo, ma si estendono anche ai contitolari dell'immobile che non esercitano l'attività agricola. Infatti, se un terreno in comunione viene utilizzato per lo svolgimento delle attività agricole da un solo comproprietario, l'esonero dal pagamento dell'imposta municipale sull'area edificabile si applica non solo a chi utilizza il fondo per l'attività agricola, ma anche agli altri comproprietari. Lo ha chiarito la Corte di cassazione (ordinanza 15314/2021), che ha giudicato la situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, «avente carattere oggettivo». Pertanto il beneficio fiscale, «nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola». Infatti, un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria non è soggetto al pagamento del tributo comunale come area edificabile, purché sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo e venga adibito alle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Le regole per gli agricoltori. Un terreno non può essere considerato agricolo se distolto dall'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e così via. Non a caso, in passato, la Cassazione (sentenza 23230/2019) ha stabilito che la convenzione urbanistica e il rilascio di una concessione edilizia per costruire un immobile su un terreno fa perdere all'agricoltore le agevolazioni fiscali. Il terreno diventa edificabile e va assoggettato al pagamento delle imposte locali. L'utilizzazione edificatoria non consente di svolgere sul terreno le attività agricole e di fruire dei relativi benefici fiscali. Le opere di costruzione o l'esecuzione di lavori di recupero edilizio lo rendono area edificabile, soggetta al pagamento delle imposte locali (Ici, Imu, Tasi). Secondo la Cassazione, l'esecuzione dei lavori di costruzione fa venir meno la non tassabilità del terreno come edificabile e il diritto all'agevolazione fiscale. Il terreno agricolo non può mai essere distolto dall'esercizio delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile. E' quello che accade se su di esso vengono effettuate opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio.
In effetti, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, disposizione applicabile sia all'Ici che all'Imu, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. L'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 prevedeva che, per quanto concerne le agevolazioni Ici sui terreni agricoli, si considerassero coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale solo le «persone fisiche» iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Il terreno sul quale vengono esercitate le attività agricole non era soggetto all'Ici e non è soggetto all'Imu come area edificabile, anche se il bene è qualificato come tale dal piano regolatore comunale. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.
Il trattamento agevolato per l'imposta comunale, però, spetta al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo solo nel caso in cui possieda, di diritto, il terreno. Le norme di legge richiedono il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso. Se la conduzione del terreno è effettuata sulla base di un contratto di affitto o di comodato da parte di un soggetto diverso dal proprietario non si ha diritto alle agevolazioni. L'agricoltore che non sia possessore di diritto dei terreni non è soggetto al pagamento e, quindi, non ha bisogno di fruire di alcun beneficio. L'agricoltore, in presenza dei requisiti di legge, non paga l'imposta sull'area edificabile, ma neppure sul terreno agricolo. Com'è noto, dal 2016 non sono tenuti al pagamento dell'Imposta municipale sugli immobili i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 9/1993. Nell'elenco allegato alla citata circolare, redatto utilizzando i dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta municipale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 504/1992. Sono inoltre esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. (riproduzione riservata)
*(avvocato)