Non spetta l'agevolazione Imu agli immobili che sono stati di fatto unificati, ma continuando a risultare catastalmente separati. La residenza e la dimora in due immobili contigui non dà diritto a fruire dell'esenzione per l'abitazione principale. È indispensabile l'accatastamento unitario degli immobili. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, prima sezione, con la sentenza 2866/2023. Per i giudici tributari, «in caso di unità immobiliari contigue, è necessario l'effettivo accatastamento unitario degli immobili per accedere alla agevolazione prima casa».
Non è possibile quindi fruire dell'agevolazione se il contribuente è proprietario di un immobile attiguo a un altro e i due appartamenti sono stati di fatto unificati, anche se i titolari vi dimorano abitualmente e hanno fissato la formale residenza anagrafica, poiché risultano catastalmente separati e ciascuno ha una propria rendita catastale. L'esenzione per l'abitazione principale non può essere riconosciuta su due o più immobili contigui, utilizzati dallo stesso nucleo familiare, se non sono accatastati unitariamente.
Quindi, per ottenere l'agevolazione è decisiva anche la classificazione catastale. Gli immobili devono essere accorpati catastalmente in un unico immobile per poter avere diritto al beneficio fiscale. La Cassazione (ordinanza 34813/2022) ha stabilito che l'uso di fatto di due immobili non dà diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale per entrambi. La prima casa deve essere costituita solo da un immobile. Per avere diritto all'agevolazione su immobili diversi, il contribuente deve provvedere al loro all'accatastamento unitario.
La prima casa deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata più di un'unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. Le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita.
Il contribuente può scegliere quale destinare ad abitazione. Da tempo, infatti, è stato superato l'orientamento precedente (ordinanza 9078/2019) che non limitava il beneficio a un solo immobile. Non assumeva alcun rilievo né il numero delle unità catastali né che le stesse fossero distintamente iscritte in catasto.
In passato, c'era stata una differente presa di posizione tra la Corte di Cassazione e il Ministero dell'economia e delle finanze sull'utilizzo di due o più immobili. Il problema si era posto per l'Ici e per l'Imu. Il Ministero, con la risoluzione 6/2002 e con la circolare 3/2012, aveva precisato che l'esenzione potesse essere riconosciuta solo per un immobile. Secondo la Cassazione (sentenze 25902/2008; 3339 e 12269/2010), invece, contava solo l'effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali.
Per ottenere un trattamento agevolato rileva anche la classificazione catastale dell'unità immobiliare. Un immobile iscritto in catasto come studio non può fruire dell'esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come prima casa. Un immobile iscritto come studio non è idoneo allo scopo, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione. Conta l'oggettivo inquadramento catastale e non l'effettiva destinazione d'uso come residenza della famiglia. Sempre la Cassazione, con l'ordinanza 5574/2022, ha ritenuto che ai fini dell'esonero rileva l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto al tributo. Nel caso in cui risulti iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente, che pretenda il trattamento agevolato, impugnare l'atto di classamento.
Inoltre le risultanze catastali sono decisive non solo per ottenere le agevolazioni, ma anche per attestare la titolarità dell'immobile. Il catasto, infatti, è probante per accertare il soggetto titolare, obbligato al pagamento dell'imposta. Anche se il catasto è preordinato ai fini fiscali, costituisce una presunzione l'intestazione di un immobile. L'intestazione catastale a un determinato soggetto fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla sua veridicità. La mera presunzione, però, può essere superata da chi è titolare dell'immobile. Pertanto, la reale situazione comprovata dall'interessato prevale sulla presunzione iuris tantum collegata al dato catastale. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario