L'agricoltore anche se pensionato non paga l'Imu sui terreni. I pensionati, infatti, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere la loro attività e sono iscritti nella previdenza agricola. Lo stesso beneficio va riconosciuto ai familiari coadiuvanti dell'agricoltore. Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione con la sentenza 13306/2023. Secondo la Suprema Corte, «per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 2 e 3, conv. con modif., dalla l. n. 126 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”. Il trattamento agevolato spetta ai familiari coadiuvanti dell'agricoltore, considerata la “abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività». Dunque, i pensionati non pagano l'imposta municipale sui terreni, in quanto devono essere inquadrati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere la loro attività e sono iscritti nella previdenza agricola. L'esonero dal pagamento richiede come requisito soggettivo il possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale.
Per i giudici di legittimità, il benefico fiscale si estende anche ai familiari che coadiuvano con il coltivatore diretto, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. Se risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, nella qualità di coltivatori diretti, hanno diritto agli stessi vantaggi fiscali di cui godono i titolari dell'impresa.
Va posto in evidenza che l'articolo 78-bis sopra citato, qualificato dal legislatore norma di interpretazione autentica, comporta la retroattività delle agevolazioni. Quindi, i pensionati che continuano a svolgere attività agricola non sono più tenuti a pagare il tributo sui terreni, poiché gli viene riconosciuto con effetto retroattivo lo status di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a condizione che continuino a svolgere l'attività e siano iscritti nella gestione previdenziale agricola. L'articolo 78-bis, poi, consente al pensionato di chiedere anche la restituzione del tributo eventualmente versato negli anni precedenti. Prima delle modifiche normative suindicate, invece, per il pensionato in agricoltura non era contemplato alcun trattamento di favore. Si escludeva il beneficio, atteso che chi è in pensione non ritrae dall'attività agricola la fonte esclusiva di reddito. Questa era la tesi prevalente nella giurisprudenza. La ratio era quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire il carico tributario su quei soggetti che ritraggono dal lavoro la loro principale fonte di reddito. In senso contrario si era espresso il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia con la risoluzione 1/2018. Per il Ministero, a differenza di quanto previsto per l'Ici, i coltivatori pensionati avevano comunque diritto alle agevolazioni Imu sui terreni. Nella risoluzione si pone in rilievo che sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati. E devono essere considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti. La tesi ministeriale era fondata sulla diversità di trattamento normativo tra l'Ici e l'Imu. Ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale non viene richiesto che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva o principale fonte di reddito. Inoltre, l'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 e l'articolo 13 del dl 201/2011 contengono disposizione diverse, perché mentre la prima norma per l'Ici imponeva all'agricoltore la contribuzione obbligatoria, e quindi escludeva letteralmente i pensionati, la seconda richiede solo l'iscrizione nella previdenza agricola. Infine, la norma di legge ha chiarito che deve essere riconosciuta l'esenzione Imu, anche per il passato, ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Se hanno la qualifica di coltivatori diretti e risultano iscritti nella previdenza agricola, i coadiuvanti hanno diritto al trattamento agevolato che normalmente spetta ai titolari dell'impresa agricola.
In tema di agevolazioni nel settore agricolo, la Cassazione (ordinanza 15314/2021) ha preso posizione su una questione importante, stabilendo che le agevolazioni previste per i terreni edificabili si applicano a tutti i contitolari, anche a quelli che non svolgono l'attività agricola. Nel caso di comunione di un terreno qualificato area edificabile dal piano regolatore, utilizzato per lo svolgimento delle attività agricole da parte di uno solo dei comproprietari, il vantaggio fiscale si applica anche agli altri. (riproduzione riservata)
*avvocato