Banco Bpm è fredda sulla richiesta di sospendere l’ops che Unicredit ha rivolto alla Consob. E potrebbe impugnare al Tar un’eventuale mossa in questa direzione. Le due banche al centro del risiko trovano un nuovo terreno di scontro dopo l’accesa dialettica dei mesi scorsi.
Nei giorni scorsi Unicredit ha avviato contatti con l’authority presieduta da Paolo Savona per ottenere una sospensione di 30 giorni dell'offerta. La strada è percorribile alla luce di quanto previsto dall'articolo 102 del Tuf che, in alcuni casi specifici, prevede lo stop. Il tempo in più servirebbe a Unicredit per ammorbidire o quantomeno chiarire i paletti che Palazzo Chigi ha imposto nell’ambito dell’istruttoria golden power.
Ma in Piazza Meda la nuova mossa a sorpresa di Orcel ha destato perplessità. Il Tuf prevede la sospensione solo nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta. Ma, spiega una fonte vicina a Banco Bpm, «che qui ci sia un fatto nuovo o non noto è da dimostrare. Il via libera del golden power era stato annunciato come condizione dell’offerta sin dal lancio nel novembre scorso».
Peraltro, si fa notare, c’è stato un solo caso dal 2018 a oggi in cui la Consob ha effettivamente sospeso i termini dell’offerta. L’argomentazione di Unicredit d’altra parte è che l'intervento di Palazzo Chigi rappresenta un livello di coinvolgimento senza precedenti in un'operazione bancaria e questo può a tutti gli effetti essere interpretato come un fatto nuovo.
Consob sta analizzando le informazioni disponibili per stabilire se i presupposti per la sospensione sono soddisfatti. «Questo processo può includere la valutazione di documenti finanziari, comunicazioni ufficiali e altre evidenze», spiega a MF-Milano Finanza Flavio Notari, responsabile Tax, Technologies e Companies dello studio legale Orrick. «Se Consob decide di procedere con la sospensione, emette un provvedimento formale che specifica le ragioni della sospensione e la durata, che non può superare i trenta giorni. La società target può essere coinvolta nel processo, soprattutto se i fatti nuovi o le irregolarità riguardano direttamente la sua situazione. Tuttavia, la consultazione formale della società target non è necessariamente un requisito esplicito per la sospensione, ma Consob può richiedere informazioni o chiarimenti alla società target per valutare la situazione», commenta Notari.
L’istituto «potrebbe cercare di influenzare la decisione della Consob attraverso consultazioni dirette o presentare argomentazioni e documentazione che dimostrano che i vincoli del golden power erano già noti e non costituiscono un fatto nuovo tale da impedire un giudizio informato sull'offerta. Se poi l’authority dovesse decidere di sospendere l'ops, Banco Bpm potrebbe valutare la possibilità di impugnare la decisione davanti al Tar, sostenendo che la sospensione non è giustificata e che danneggia gli interessi degli azionisti e del mercato», conclude Notari. Intanto l’ops di Unicredit procede a rilento, con le adesioni ancora ferme allo 0,02%. (riproduzione riservata)