Il regime di aiuti consistente in sovvenzioni erogate dall'Italia alle compagnie aeree colpite dalla crisi del Covid-19 è conforme al diritto dell'Unione Europea. Con questa motivazione il Tribunale dell'Ue ha respinto due ricorsi presentati da Ryanair. Nell'ottobre 2020, l'Italia ha notificato alla Commissione Europea un regime di aiuti consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana per mezzo di un fondo di compensazione di 130 milioni di euro.
Tale regime di aiuti mirava a indennizzare le compagnie aeree interessate per i danni subiti tra l’1 marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia di Covid-19. La Commissione ha approvato la misura in quanto compatibile con il mercato interno.
Adito da Ryanair, il Tribunale dell'Unione Europea ha tuttavia annullato la decisione il 24 maggio 2023, ritenendo che la Commissione non avesse sufficientemente motivato la propria approvazione alla luce del requisito di ammissibilità del regime di aiuti relativo al trattamento retributivo minimo. Tuttavia, con sentenza del 23 gennaio 2025, la Corte di Giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa dinanzi a quest'ultimo affinché statuisse nuovamente.
Nel frattempo, il regime di aiuti è stato modificato e prorogato per il periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2020. Il 13 ottobre 2023, l'Italia ha notificato la proroga e la modifica della misura di compensazione per l'anno 2021, prevedendo al contempo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro. La Commissione ha approvato anche tale misura e la sua decisione è parimenti oggetto di un ricorso presentato dalla Ryanair dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi presentati dalla Ryanair. (riproduzione riservata)