La tassa fissa al 5% sugli aumenti di stipendio previsti dai rinnovi contrattuali vale solo per i contratti nazionali e non anche per quelli territoriali e per la contrattazione aziendale. Lo sottolinea una Circolare di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dedicata alle misure di lavoro, fisco e previdenza della legge di Bilancio 2026.
L’imposta sostitutiva inoltre vale solo sulle tranche corrisposte dal 2026 in poi per quelli sottoscritti negli anni precedenti (dal 2024 al 2026). E comunque si applica un limite reddituale di 33 mila euro.
Nel caso di aumenti derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti prima del 2026, gli esperti della Fondazione precisano che: «Stante il tenore letterale del dettato normativo, non si ritiene possano rientrare nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli incrementi disposti dai contratti collettivi già corrisposti nel biennio precedente e che continuano a essere corrisposti anche nel 2026 in virtù di previsioni contrattuali collettive che scaglionano gli aumenti in più anni». Anche se, aggiungono i Consulenti, occorre attendere l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate per i chiarimenti operativi ai fini dell’applicazione della misura fiscale.
Inoltre, nella Circolare si sottolinea che per poter applicare i bonus assunzioni (giovani, donne svantaggiate e Zes Unica Mezzogiorno) introdotti in manovra, «potrebbe essere necessaria un’interlocuzione con la Commissione Europea al fine di consentire la concessione dell’agevolazione, in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato». (riproduzione riservata)