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Roberto Calderoli (Affari Regionali) e Matteo Salvini (Mit)
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L’autonomia differenziata viaggia già su un binario morto

di Marcello Clarich*
21 giugno 2024, 16:59 Ultimo aggiornamento: 18:44

È stata già preannunciata da parte delle opposizioni la richiesta di un referendum abrogativo che potrebbe tenersi l’anno prossimo. Tra allarmismi e toni trionfalistici, resta il fatto che la nuova legge ha un contenuto soltanto procedurale. Il ruolo delle Regioni è stato ambiguo fin dall’origine, una volta scartato dai costituenti un vero federalismo, come per esempio quello tedesco | Autonomia differenziata, una legge ancora piena di incognite e che lascia indietro il Mezzogiorno

Con il via libera definitivo al disegno di legge Calderoli da parte della Camera dei Deputati il 19 giugno scorso del disegno di legge Calderoli, parte il treno dell’autonomia differenziata delle Regioni.

In realtà, si tratta di una ripartenza perché già nel febbraio 2018 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto avevano stipulato con il governo dell’epoca tre accordi preliminari per ampliare la propria autonomia in alcune materie, tra le quali la salute, l’istruzione, l’ambiente e le politiche del lavoro.

Cosa dice l’art. 116

L’autonomia differenziata è stata introdotta infatti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 che non richiede, a rigore, una legge attuativa come quella ora approvata.

L’art. 116 della Costituzione pone già i paletti essenziali per consentire alle Regioni a Statuto ordinario «forme e condizioni particolari di autonomia». Ciò in aggiunta a quelle garantite fin dal 1948 dalla Costituzione alle cinque Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta).

L’art. 116 limita anzitutto l’ambito dell’autonomia differenziata a ventitré materie, che includono tutte quelle che già in precedenza erano attribuite alla competenza legislativa «concorrente» delle Regioni, esercitata nel rispetto dei principi fondamentali dettati da leggi statali.

L’art. 116 delinea poi un procedimento articolato: intesa tra la Regione interessata e lo Stato; consultazione degli enti locali interessati; approvazione definitiva con una legge statale approvata a maggioranza assoluta dei componenti, cioè la stessa maggioranza necessaria per modificare la Costituzione.

Quanto è complesso l’iter

Sono dunque escluse fughe in avanti e la legge ora approvata aggiunge cautele e passaggi procedurali che allungheranno sicuramente i tempi.

La stessa intesa tra lo Stato e le singole Regioni segue un iter complesso. Prima di avviare il negoziato con il governo, la Regione deve sentire gli enti locali. Il presidente del Consiglio dei ministri a sua volta deve coinvolgere tutti i ministeri interessati e può limitare il negoziato solo ad alcune materie tra quelle proposte dalla Regione.

Lo schema di intesa deve essere trasmesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali per acquisire un parere. Deve essere inviato anche alle Camere per un esame da parte delle commissioni competenti che formulano un atto di indirizzo in vista dell’approvazione da parte della Regione e del consiglio dei Ministri dello schema definitivo. Quest’ultimo è riversato in un disegno di legge che il parlamento approva, come si è detto, a maggioranza assoluta.

La questione Lep

La nuova legge prevede inoltre un presidio per garantire un minimo di omogeneità dei servizi e delle prestazioni offerte alla cittadinanza su tutto il territorio nazionale. Entro due anni infatti il governo deve individuare i cosiddetti Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) per le 14 materie più importanti, come la sanità e l’istruzione. Anche il procedimento per definire i Lep prevede passaggi obbligati sia in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali, sia in sede parlamentare.

L’approvazione finale avviene con delibera del Consiglio dei ministri formalizzata in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Prima dell’approvazione dei Lep non potrà avvenire il trasferimento alle Regioni delle funzioni, del personale, delle risorse finanziarie e dei beni strumentali.

La nuova legge prevede anche l’invarianza delle risorse destinate alle Regioni che non raggiungono l’intesa, anche se non è del tutto chiaro come essa potrà essere assicurata.

Infine, le intese hanno una durata massima di dieci anni e possono essere disdette in modo unilaterale con preavviso di un anno prima della scadenza dallo Stato o dalla Regione.

Un referendum abrogativo

Il treno appena partito potrebbe finire subito su un binario morto, visto che è stata già preannunciata da parte delle opposizioni la richiesta di un referendum abrogativo che potrebbe tenersi l’anno prossimo.

Al di là degli allarmismi da parte di chi è ostile a questa riforma e dei toni trionfalistici di chi è invece a favore, resta il fatto che la nuova legge ha un contenuto soltanto procedurale, in quanto il principio dell’autonomia differenziata è presente nella Costituzione da oltre vent’anni.

In realtà, il ruolo delle Regioni nel sistema costituzionale italiano è stato ambiguo fin dall’origine, una volta scartato dai costituenti un vero federalismo, come per esempio quello tedesco.

Per molti anni lo Stato ha poi frenato il processo di devoluzione delle funzioni e alcune Regioni non sono state all’altezza dei loro compiti. Gli stessi 8.000 Comuni italiani, attraverso l’associazione nazionale, considerano come interlocutore privilegiato lo Stato.

Insomma, i vizi d’origine hanno segnato e segnano ancora il regionalismo nostrano, differenziato o non. (riproduzione riservata)

*Ordinario di diritto amministrativo Sapienza Università di Roma



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