Per avere accesso ai crediti d’imposta sui investimenti finalizzati alla transizione 5.0, attingendo ai 6,3 miliardi del Pnrr per finanziare progetti di innovazione che comportino anche significativi risparmi energetici, le imprese italiane devono averli completati entro il 2024. Sfuma infatti all’ultimo, su indicazione principalmente del ministero dell’Economia, la possibilità per le aziende italiane di far slittare fino al 30 aprile 2025 il termine ultimo per il completamento degli investimenti atti a ricevere il supporto pubblico, per i quali, entro la fine dell’anno precedente si era però provveduto a pagare metà della fornitura. Resta invece come unica comunicazione periodica obbligatoria, quella che impone alle imprese di comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’effettuazione degli ordini con il pagamento a titolo di acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 sia degli investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Questa una delle principali novità introdotte nel decreto attuativo che disciplina in dettaglio le norme applicative del nuovo Piano Transizione 5.0, al termine di un lungo confronto tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il dicastero dell’Economia e delle Finanze, quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Commissione Europea, e a distanza di poco più di quattro mesi dal Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024. Adesso il provvedimento verrà inviato al vaglio della Corte dei Conti e si prevede che tutti gli step saranno ultimati nella seconda metà di luglio.
Nell’ultima bozza del testo del Mimit, guidato da Adolfo Urso, viene inoltre meno ogni funzione di controllo riservata all’Agenzia delle Entrate, con tutti i controlli di natura tecnica che finirebbero assegnati al Gse.
Importante inoltre il compromesso raggiunto con la Commissione europea sulla mitigazione del principio del «Do Not Significantly Harm» previsto da un regolamento Ue (2020/852 Ue), da cui quindi l’Italia non avrebbe potuto discostarsi. Ma l’applicazione esatta di quanto previsto dall’Europa avrebbe escluso interi settori italiani, tra cui l’agricoltura, soprattutto energivori (come siderurgico e ceramica) dalla possibilità di accedere al piano di transizione 5.0. Bruxelles alla fine è venuta incontro a Roma su molteplici punti: ad esempio, sono escluse dalle restrizioni sui combustibili fossili le emissioni delle imprese che «non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della Co2 dell’attività delle aziende» si legge nella relazione tecnica.
Diverse modifiche proposte del Mase risultano recepite nella più recente versione del testo sulla Transizione 5.0. A partire dall’inclusione degli impianti di produzione di energia termica tra i beni strumentali che possono ricevere gli incentivi pubblici se finalizzati all’autoproduzione energetica destinata all'autoconsumo, ossia praticamente tra le fonti rinnovabili.
Nondimeno cambia la platea dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sul risparmio energetico. Agli Ege (esperti in gestione dell’energia) e alle Esco (energy service company) vengono aggiunti gli ingegneri «iscritti nella sezione A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi». Eliminati infine alcuni organismi di valutazione della conformità, che risultavano invece presenti nella prima bozza del decreto. (riproduzione riservata)