Il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di garantire l'interoperabilita` della sua piattaforma con un'applicazione di un’altra impresa può essere abusivo. È quanto si legge nella sentenza della Corte europea di giustizia relativa al caso che vede Enel contro Google (Alphabet). Ora spetta al giudice italiano, dove è nato il contenzioso, risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte Ue.
Nello specifico, Enel nel 2018 ha lanciato l’applicazione JuicePass che consente ai conducenti di localizzare e prenotare stazioni di ricarica per i loro veicoli elettrici. Per facilitare la navigazione verso tali stazioni Enel X (che gestisce oltre il 60% delle stazioni di ricarica disponibili per gli autoveicoli elettrici in Italia e fornisce servizi per tale ricarica), Enel ha chiesto a Google di rendere l'applicazione compatibile con Android Auto, il sistema di Google che consente di accedere, direttamente sullo schermo di bordo delle automobili, ad applicazioni presenti su smartphone. Google ha rifiutato e l’Autorita` garante della concorrenza italiana (Agcm) ha inflitto un'ammenda di oltre 102 milioni di euro a Google, ritenendo che tale comportamento costituisse un abuso di posizione dominante.
Dal canto suo, la Corte Ue ha precisato che l’abuso di posizione dominante non e` limitato all'ipotesi in cui la piattaforma sia indispensabile per l'esercizio dell'attivita` del richiedente l'accesso, ma puo` esistere anche quando, «come sembra avvenire nel caso di specie», l'impresa in posizione dominante non ha sviluppato la piattaforma per le sole esigenze della propria attivita`, ma nella prospettiva di consentire il suo utilizzo da parte di imprese terze, e tale piattaforma non e` indispensabile per lo sfruttamento commerciale di un'applicazione sviluppata da una siffatta impresa terza, ma e` idonea a rendere detta applicazione piu` attraente per i consumatori.
Alla luce del fatto che il diniego di accesso puo` produrre effetti anticoncorrenziali anche se l'impresa terza che ha sviluppato l'applicazione e i suoi concorrenti sono rimasti attivi sul mercato nel quale rientra tale applicazione e vi hanno sviluppato la loro posizione senza beneficiare dell'interoperabilita` con la piattaforma, i giudici aggiungono che «occorre valutare se il rifiuto fosse tale da ostacolare il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza sul mercato rilevante, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto pertinenti».
Il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di garantire l'interoperabilita` di un'applicazione con una piattaforma digitale puo` essere giustificato dall'inesistenza di un modello per la categoria delle applicazioni interessate «quando la concessione di tale interoperabilita` mediante un siffatto modello comprometterebbe l'integrita` di tale piattaforma o la sicurezza del suo utilizzo, o quando sarebbe impossibile, per altre ragioni tecniche, garantire l'interoperabilita` sviluppando tale modello».Tuttavia, «se cosi` non e`, l'impresa in posizione dominante e` tenuta a sviluppare tale modello entro un termine ragionevole e a fronte, eventualmente, di un corrispettivo economico adeguato». In tale contesto occorre prendere in considerazione le esigenze dell'impresa terza che ha chiesto tale sviluppo, il costo effettivo di quest'ultimo e il diritto dell'impresa in posizione dominante di trarne un profitto adeguato. La palla passa di nuovo alla giustizia nazionale.
Un portavoce di Google ha commentato a MF-Milano Finanza: «Abbiamo lanciato la funzionalita` richiesta da Enel, nonostante essa fosse rilevante solo per lo 0,04% delle auto in Italia quando Enel l'ha richiesta originariamente. Diamo priorita` alla creazione delle funzionalita` di cui i conducenti hanno maggiormente bisogno perche´ crediamo che l'innovazione debba essere guidata dalla domanda degli utenti, non dalle richieste di specifiche aziende. Siamo delusi da questa sentenza, che esamineremo ora in dettaglio». (riproduzione riservata)