Prende forma il Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo dazio doganale ambientale che interesserà l’import di alcuni prodotti molto rilevanti per l’economia nazionale. Inizialmente saranno assoggettati al tributo cemento, ferro, acciaio, idrogeno, alluminio, fertilizzanti ed elettricità. La Commissione europea, tuttavia, ha previsto un rapido allargamento del catalogo delle merci interessate. Indirettamente verranno da subito coinvolti anche tutti quei settori, come l’automotive, che già si approvvigionano delle suddette materie prime nell’ambito delle proprie catene di valore.
Il Cbam è stato introdotto dal regolamento dell’Unione europea 2023/956, in vigore dal 17 maggio 2023, e consiste in un meccanismo di tassazione alle frontiere delle emissioni di carbonio che mira a colpire le importazioni di prodotti considerati particolarmente inquinanti da un punto di vista energetico e provenienti da Paesi che utilizzano impianti tecnologici caratterizzati da un livello di sostenibilità insufficiente. La misura rientra all’interno del pacchetto normativo “fit for 55%”, approvato il 18 aprile 2023 e fortemente voluto dall’Unione europea nell’ambito delle nuove politiche programmatiche ambientali.
L’obiettivo finale dell’Ue, ambizioso e foriero di approvazioni ma anche di critiche, è il raggiungimento di precisi obiettivi climatici, nell’ambito del c.d. “Green Deal”, in particolare la riduzione, entro il 2030, dei gas a effetto serra di una percentuale pari al 55% rispetto ai livelli misurati negli anni 90. Secondo quanto stimato dalla Commissione europea, inoltre, l’introduzione di questo nuovo dazio all’importazione dovrebbe aumentare il gettito a favore delle casse dell’Unione europea per una cifra che si aggirerà tra i 9 e i 14 miliardi di euro annui.
Non è la prima volta che il mondo dell’import e, più in generale, del commercio internazionale si confronta con i temi ambientali, ricercando una complessa sintesi tra le esigenze dell’economia di mercato con il processo di transizione ecologica. Sono, infatti, in costante aumento le norme (sia unionali che nazionali) che prevedono nuovi adempimenti per gli operatori economici e che promuovono nuove forme di imposizione tributaria indiretta, come la Plastic tax (introdotta dalla direttiva UE 2019/904, recepita in Italia con la Legge di Bilancio 2020, la cui entrata in vigore è stata più volte prorogata) o gli impianti regolatori tesi all’obbiettivo della c.d. deforestazione zero (da ultimo, vedasi il recente reg. Ue 2023/1115).
L’introduzione del CBAM sarà graduale. È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi dichiarativi. Soltanto dal 2026 sarà necessario acquistare i certificati CBAM, in quantità necessaria a compensare il minor costo di emissioni sostenuto per l’importazione.
La bozza pubblicata lo scorso 12 agosto chiarisce a tutti gli importatori dei prodotti interessati quali saranno gli adempimenti durante il periodo transitorio. Nei primi due anni, infatti, gli operatori avranno l’obbligo di comunicare la quantità di merci importate per ogni trimestre (espressa in megawattora per l'elettricità e in tonnellate per gli altri beni), le emissioni dirette e indirette in esse contenute e il prezzo del carbonio dovuto. Ogni importatore, inoltre, avrà l’obbligo di indicare il Paese di origine delle merci importate e i dati utili ad identificare l'impianto in cui sono stati prodotti tali beni.
La prima dichiarazione CBAM dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle dogane entro il 31 gennaio 2024. Le dichiarazioni inviate dagli importatori verranno raccolte nel registro transitorio CBAM. Tale registro, di fatto, sarà un database elettronico e consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti.
La Commissione potrà controllare le dichiarazioni CBAM per valutare l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio. Una dichiarazione CBAM potrà considerata incompleta o errata se non corrispondente al modello offerto dalla Commissione europea. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità il dichiarante potrà essere sanzionato per importi compresi tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni di Co2 non dichiarate. (riproduzione riservata)
*Studio Armella & Associati