Nelle riflessioni riportate dalle cronache si arriva a presupporre che l'emendamento alla legge di bilancio sulle riserve auree «detenute e gestite dalla Banca d'Italia», come vengono qualificate, sia mirato in sostanza a portare in un futuro non prossimo (o più ravvicinato) le riserve stesse nel bilancio dello Stato, al quale, come dice l'emendamento, «appartengono», adottando una formula molto discutibile. Al contrario, i presentatori della modifica hanno precisato che si tratta di una mera dichiarazione di principio.
Naturalmente resta pur sempre singolare che una tale dichiarazione sia inserita nella manovra di finanza pubblica per il 2026, considerato che la legge in questione non dovrebbe, per la sua natura, includere materie ordinamentali a meno che non si tratti, come accennato, della mossa di una pedina per arrivare a una posta di bilancio.
D'altro canto, trattandosi di discutere e approvare in parlamento il bilancio dello Stato con la predetta manovra, il dubbio che si voglia compiere una tale operazione, anche per una sorta di inspiegabile reazione alla riforma, durante il governo Letta, della Banca, non appare fuori dal mondo.
Abbiamo già indicato, tuttavia, su queste colonne i rilievi sul piano della legittimità, innanzitutto costituzionale, che impedirebbero non solo il trasferimento ove mai fosse concepito, ma anche il loro utilizzo per promuovere iniziative e fronteggiare impegni riconducibili alle manovre di finanza pubblica.
I rilievi vanno dalla violazione dello status di autonomia e indipendenza della Banca, come si ricava pure dal Trattato Ue, che per l'Italia ha rango di norma costituzionale: e ciò perché le riserve son preordinate a concorrere all'esercizio della politica monetaria da parte dell'Eurosistema e alla salvaguardia della stabilità della moneta; non possano essere sottratte all'istituto (e alla Bce) perché si tratterebbe di una espropriazione non consentita dalla Costituzione; il loro eventuale utilizzo da parte del Tesoro realizzerebbe un finanziamento monetario vietato dal suddetto Trattato.
Che le riserve debbano essere impiegate per lo Stato nell'esercizio delle funzioni istituzionali della Banca non vi è dubbio; altra cosa è che esse siano di proprietà dello Stato, ab immemorabili iscritte, invece, nel bilancio della Banca e progressivamente formatesi in oltre un secolo di attività.
A questo punto, una decisione chiarificatrice sarebbe, almeno in questa fase, quella di espungere, prima di decisioni conclusive, tale previsione dal ddl, considerato che i riflessi negativi, anche come effetto annuncio per i mercati, ma non di meno per il significato istituzionale, supererebbero di gran lunga quelli da una parte ritenuti positivi. In ogni caso, se l'iter, invece, prosegue, sarà opportuno disporre tempestivamente del parere obbligatorio della Bce (la quale potrebbe attivarsi di iniziativa qualora tardasse la richiesta da parte del governo) parere che, come di solito accade, viene poi reso pubblico.
Se non si volesse arrivare allo scorporo, che, come si è detto, toglierebbe ogni dubbio, sarebbe comunque doveroso precisare e ben delimitare la suddetta previsione, tale da renderla una vera dichiarazione di principio: ma poi sarebbe legittimo chiedersi a cosa serva. (riproduzione riservata)