Sono 22 i punti con cui la Dg Comp smonta il decreto del governo italiano del 18 aprile sul golden power all’offerta di Unicredit su Banco Bpm. Impianto in cui tecnici dell’Antitrust comunitario guidato dalla vicepresidente Teresa Ribeira arrivano a ipotizzare in maniera preliminare «che l'Italia - si legge nella missiva di Bruxelles visionata da MF-Milano Finanza - ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni». In particolare secondo la Dg Comp il decreto è stato adottato «senza previa comunicazione alla Commissione», violando «gli specifici obblighi di comunicazione e sospensione previsti da tale disposizione».
Inoltre, il provvedimento italiano, «nella sua forma attuale, è contrario alle norme dell'Ue sulla libera circolazione dei capitali, alla competenza esclusiva della Bce in quanto autorità di vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, Tfue (trattato fondamentale dell'Unione Europea) e dell’Ssmr (vigilanza bancaria), nonché alla legislazione sui servizi finanziari, compresa le direttive (finanziarie) Cid, Oicvm, MiFid II e Gefia».
Ricordando che nell’accendere il disco verde (il 19 giugno) alla scalata di Piazza Gae Aulenti sul Banco gli impegni di Unicredit sulla cessione delle 209 filiali di Bpm già «rispondevano pienamente alle preoccupazioni in materia di concorrenza derivanti dall’operazione», la Dg Comp spiega che per Bruxelles la questione era chiusa. Non c’era nessun rischio per il mercato unico. Così, in oltre 50 pagine, mette in fila una serie di motivazioni secondo cui il golden power di Palazzo Chigi è contro le norme comunitarie. E lo fa attaccando in maniera dettagliata tutte e quattro le pesanti prescrizioni imposte dall’Italia a Unicredit sul rapporto impieghi/depositi, livello di project financing, acquisto di titoli italiani da parte di Anima e uscita dalla Russia post-acquisizione Bpm. Eccole:
1) In primis, la risposta dell'Italia alla richiesta di informazioni da parte di Bruxelles «non fornisce la maggior parte dei chiarimenti richiesti. Di conseguenza, permangono delle incertezze sulle modalità di applicazione delle prescrizioni (del golden power, ndr). In particolare, la risposta non individua e spiega adeguatamente il modo in cui l'operazione comporta un rischio per la sicurezza pubblica, né dimostra la compatibilità delle prescrizioni con il diritto dell’Unione», fra cui «la libera circolazione dei capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
2) La Commissione ritiene che «ciascuna delle prescrizioni contenuta nel decreto (del governo italiani sul golden power, ndr) sia incompatibile con i principi generali e le altre disposizioni del diritto Ue», «nella misura in cui: la prescrizione su prestiti e depositi costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell'interesse della pubblica sicurezza. Viola inoltre l'articolo 127, paragrafo 6, Tfue, l'Ssmr e la Crd. La prescrizione sul project finance costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell'interesse della pubblica sicurezza. Viola inoltre l'articolo 127, paragrafo 6, Tfue, l'Ssmr e la Crd. Le prescrizioni sugli investimenti in emittenti italiane (da parte di Anima, ndr) costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell'interesse della pubblica sicurezza. Viola inoltre l'articolo 127, paragrafo 6, Tfue, l'Ssmr e la Crd. Viola inoltre la direttiva Oicvm, la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e la direttiva MiFid II. La prescrizione sullo sviluppo della società (Anima, ndr) costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell'interesse della pubblica sicurezza. Viola inoltre l'articolo 127, paragrafo 6, Tfue, l'Ssmr e la Crd. La prescrizione di uscita dalla Russia costituisce una restrizione dei poteri di vigilanza attribuiti alla Bce ai sensi dell'articolo 127 Tfue».
3) «Le autorità italiane non hanno chiarito perché il profilo del nuovo investitore in Bpm, ossia UniCredit, comporterebbe un rischio maggiore per la sicurezza pubblica rispetto all'attuale azionariato di Bpm. UniCredit e Bpm sembrano infatti presentare un profilo simile: sono gruppi bancari consolidati dell'Ue quotati nelle borse europee ed entrambe attive da tempo in Italia come principale mercato nazionale prima dell’operazione».
4) «Unicredit opera da molti anni in Italia ed è attualmente il secondo gruppo bancario del Paese. Per quanto risulta alla Commissione, le attività di Unicredit nel settore bancario italiano non hanno indotto le autorità italiane a sollevare preoccupazioni in materia di sicurezza pubblica in merito alle sue attività. Alla luce di quanto precede, il fatto che gli azionisti di Unicredit abbiano sede in Paesi terzi è irrilevante. Nessuno di questi azionisti esercita un controllo sulla banca o può influenzare in modo significativo le sue attività. Infatti, il principale azionista di Unicredit, la società americana BlackRock, detiene solo il 7,4 % delle sue azioni (ed è attualmente anche il secondo azionista di Bpm)».
5) «Il decreto italiano espone solo alcune ampie aree di criticità, senza specificare il tipo di comportamento di Unicredit che potrebbe suscitare tali preoccupazioni o spiegare in che modo tali comportamenti inciderebbero sulla pubblica sicurezza in Italia. Il decreto non spiega perché la presunta importanza strategica di Bpm significhi che la sua acquisizione costituirebbe una minaccia per la sicurezza pubblica. In particolare, la Presidenza del consiglio dei ministri italiana ha recentemente approvato l'acquisizione da parte di un altro acquirente italiano di Mediobanca (una banca con capitalizzazione di mercato paragonabile a Bpm), senza esprimere preoccupazioni in merito alla sicurezza pubblica».
6) «Per quanto riguarda l’area di criticità rapporto impieghi/depositi, il decreto si limita a citare un generico ‘rischio connesso a una potenziale riduzione dei prestiti" da parte di Bpm a seguito dell'operazione. Tuttavia, le preoccupazioni relative a una riduzione dell'erogazione di prestiti da parte dell'entità risultante dalla concentrazione rientrano perfettamente nell'ambito della valutazione della concorrenza effettuata dalla Commissione ai sensi del Regolamento Concentrazioni. La Commissione ha concluso che gli impegni offerti da Unicredit rispondevano adeguatamente ai seri dubbi circa l'impatto dell'operazione sul mercato della concessione di prestiti ai clienti al dettaglio e alle imprese. Di fatto, anche se l’entità risultante dalla concentrazione dovesse ridurre la sua attività di prestito in Italia dopo l'operazione, i clienti italiani continuerebbero a beneficiare dell'accesso a un’ampia gamma di prestatori alternativi consolidati. Tra cui Intesa Sanpaolo, Bper, Mps, Bnl Banca Nazionale e numerosi altri istituti, sia locali che internazionali».
7) «Le stesse considerazioni valgono per l’altra area di criticità, vale a dire il livello degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani. Le preoccupazioni relative alla fornitura di servizi di gestione patrimoniale da parte dell'entità risultante dalla concentrazione rientrano perfettamente nell'ambito della valutazione della concorrenza effettuata dalla Commissione ai sensi del Regolamento Concentrazioni. Bruxelles non ha sollevato preoccupazioni in relazione ai servizi di gestione patrimoniale. Infatti, anche se Anima dovesse ridurre i propri investimenti in titoli di emittenti italiani, tali emittenti continuerebbero a beneficiare dell'accesso a un'ampia gamma di gestori di attivi alternativi consolidati, tra cui Generali Investment, Eurizon, Azimut, Arca Fondi, F2i, Lingotto IM e numerosi gestori di attivi internazionali con operazioni in Italia (come Amundi, BlackRock, J.P. Morgan Asset Management, Fidelity International e Allianz GI). Alla luce di questa gamma diversificata e competitiva di possibili sbocchi, è difficile comprendere come un'ipotetica riduzione degli investimenti di Anima in titoli degli emittenti italiani possa rappresentare una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società italiana».
8) Altra area di criticità riguarda le attività delle controllate di Unicredit in Russia. «La Commissione riconosce che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia suscita preoccupazioni in materia di sicurezza pubblica per l'Ue e può pertanto richiedere a uno Stato membro o all'Ue di adottare misure adeguate in relazione alle attività russe delle imprese attive in un determinato settore e incorporate nel suo territorio. Tuttavia, il decreto (dpcm italiano, ndr) mira a imporre obblighi specifici a una singola impresa (ossia Unicredit/Bpm risultante dalla concentrazione) in relazione all'operazione, ad esclusione di qualsiasi altra operazione di UniCredit o di qualsiasi altra impresa. È importante sottolineare che la gestione dei rischi connessi alle operazioni delle banche europee di importanza sistemica nei paesi terzi è affrontata dalla Bce nell'ambito dei suoi poteri esclusivi di vigilanza prudenziale. In virtù di tali poteri, la Bce ha adottato misure specifiche relative alle attività di Unicredit in Russia. Inoltre in questa fase non è chiaro se il rischio per la sicurezza pubblica che l'Italia sostiene giustificare l'imposizione dell'obbligo di uscita dalla Russia, che va oltre le misure di vigilanza della Bce, sia plausibile».
9) Le sanzioni. «È probabile che gli azionisti di Bpm non accettino l'offerta a causa dell'incertezza causata dal decreto che impone una serie di vaghe prescrizioni di ampia portata. Inoltre, il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare sanzioni pecuniarie, con conseguenze finanziarie negative il cui rischio è difficile da valutare. Rendendo meno attraente la prospettiva di diventare azionista di Unicredit. il decreto fa sì che gli azionisti di Bpm siano meno propensi a aderire all'operazione. Molti di questi azionisti sono stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia. Ad esempio, il principale azionista di Bpm è Credit Agricole, che ha sede in Francia e detiene circa il 19,8 % delle azioni di Bpm. Inoltre, poiché Bpm è una società quotata in borsa, è probabile che abbia diversi altri azionisti con sede in altri Stati membri. Ciò significa che l'operazione ha anche un aspetto transfrontaliero. Pertanto, la Commissione ritiene in via preliminare che il decreto violi la libera circolazione dei capitali».
10) «In forza del quadro di vigilanza prudenziale dell'Unione, la Bce è l'unica autorità ai sensi del diritto dell'Unione con il potere di imporre requisiti prudenziali a tale banca e all'entità risultante dopo il completamento dell’ops. Pertanto, nella misura in cui le varie prescrizioni stabilite dal decreto sono giustificate sulla base di considerazioni relative ai rischi relativi alla condotta dell'ente creditizio, compresa qualsiasi considerazione in merito ai rischi relativi alla futura continuità delle attività di prestito, il decreto incide sulla competenza esclusiva della Bce in quanto autorità di vigilanza prudenziale ed è pertanto in violazione dell'articolo 127, paragrafo 6, Tfue, come attuato nell’Ssmr».
11) «La prescrizione su prestiti e depositi impone a Unicredit di mantenere il rapporto corrente tra depositi e prestiti Bpm e UniCredit per i prossimi 5 anni, prescrizione che costituisce una restrizione, in quanto idonea a impedire o scoraggiare l'operazione. Nello specifico: (i) limita la capacità di UniCredit di investire in altri Stati membri o paesi terzi, (ii) può scoraggiare gli azionisti di Bpm dall'investire il loro capitale in UniCredit (accettando l'offerta di scambio di Unicredit, il che li porterebbe a ricevere azioni UniCredit) e (iii) può scoraggiare futuri investitori dall'investire nell'ente risultante dall’operazione».
12) «L'onere di giustificare con sufficienti prove l’ammissibilità di una restrizione incombe allo Stato membro che la invoca. Pertanto, qualora uno Stato membro si limiti a sollevare un motivo di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, senza individuare chiaramente quale rischio per un interesse fondamentale della società la restrizione miri a prevenire e in che modo la restrizione sia idonea a prevenirlo, una giustificazione fondata sulla pubblica sicurezza non può essere accolta. E l’Italia, fino ad ora, non ha soddisfatto l'onere di dimostrare in misura sufficiente che la prescrizione su prestiti e depositi può beneficiare di una deroga alla libera circolazione dei capitali».
13) «La prescrizione su prestiti e depositi è in sostanza una misura prudenziale che incide direttamente sulla gestione dell'attività dell'ente creditizio e che ha varie implicazioni prudenziali in quanto può incidere sul rischio di liquidità, sulla disponibilità di credito e sulla stabilità finanziaria complessiva delle banche in caso di cambiamento delle condizioni di mercato. È pertanto improbabile che sia adatto all'obiettivo dichiarato di fornire flessibilità e non è idoneo a preservare la sicurezza pubblica».
14) «Né il decreto né la risposta dell'Italia alla richiesta di informazioni hanno fornito spiegazioni sul motivo per cui la durata della prescrizione su prestiti e depositi, fissata a 5 anni, sia proporzionata a qualsiasi obiettivo di pubblica sicurezza perseguito. Nessun'altra recente acquisizione bancaria italiana è stata soggetta all’obbligo di mantenere uno specifico rapporto impieghi/depositi, il che suggerisce ulteriormente che la prescrizione su prestiti e depositi non è oggettivamente giustificabile».
15) «La Bce, a cui spetta la vigilanza in materia prudenziale, ha già autorizzato l'acquisizione di Bpm da parte di UniCredit da un punto di vista prudenziale senza imporre condizioni».
16) «In via preliminare, la Commissione ritiene che imporre a Unicredit e Bpm, due banche italiane, di mantenere il loro attuale livello di investimenti in project finance in Italia per un periodo indefinito costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Inoltre la prescrizione è una restrizione, in quanto misura idonea a impedire o scoraggiare l'operazione. Nello specifico: i) limita la capacità di UniCredit di investire in altri Stati membri o paesi terzi, ii) può scoraggiare gli azionisti di Bpm dall'investire il loro capitale in UniCredit (accettando l'offerta di scambio di UniCredit, il che li porterebbe a ricevere azioni in UniCredit), e iii) può scoraggiare futuri investitori dall'investire nell'ente risultante dall’operazione. Così come “è probabile che gli azionisti di Bpm siano dissuasi dall’accettare l'offerta di scambio e quindi dall'investire in UniCredit a causa della vaghezza della prescrizione sul project finance”. Inoltre “per quanto consta alla Commissione, l'Italia non ha imposto ad altre banche italiane una simile prescrizione di project finance. In particolare, Intesa Sanpaolo, che resterà la più grande banca italiana in termini patrimoniali dopo l'operazione, non è soggetta a tale obbligo. Analogamente, il progetto di acquisizione di Mediobanca da parte di Mps, che avrebbe creato il terzo gruppo bancario più grande in Italia per capitalizzazione di mercato, è stato approvato incondizionatamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Tali banche restano pertanto libere di ridurre il livello di project finance che offrono in Italia».
17) «La prescrizione sul project finance in primo luogo limita la capacità dell'Unicredit di rispettare i suoi obblighi prudenziali in quanto le impedisce di ridurre il suo portafoglio nel caso in cui ciò fosse necessario per rispettare i suoi obblighi prudenziali. Di conseguenza, la prescrzione limita la capacità di UniCredit di soddisfare i requisiti patrimoniali, di liquidità e di altro tipo. In secondo luogo, la misura ha implicazioni prudenziali e viola la competenza esclusiva della Bce in quanto autorità di vigilanza prudenziale di UniCredit, senza alcuna giustificazione adeguata».
18) «La prescrizione sugli investimenti in emittenti italiane impedisce a UniCredit di ridurre gli investimenti di Anima in titoli degli emittenti italiani nei prossimi 5 anni al di sotto del livello attuale. Ciò vieta completamente ad Anima di utilizzare almeno una parte del suo capitale per investire in titoli di emittenti non italiani. Essa discrimina quindi tali investimenti e limita la capacità di Anima e dell'entità risultante dall’acquisizione di investire in altri Stati membri. Nella misura in cui limita la capacità degli azionisti di Bpm stabiliti in altri Stati membri di cedere le loro partecipazioni in Bpm o di acquisire partecipazioni in UniCredit, la prescrizione incide sulla loro libera circolazione dei capitali».
19) «La Commissione ritiene in via preliminare che, analogamente, la prescrizione sugli investimenti in emittenti italiane (da parte di Anima, ndr) violi la MiFid II, in particolare i principi di cui all'articolo 24 che prevede l'obbligo per le imprese di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti».
20) «La Commissione ritiene in via preliminare che la prescrizione sullo sviluppo della società Anima costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La portata della prescrizione poi non è del tutto chiara e può estendersi oltre i 5 anni senza una chiara data di scadenza. Tale obbligo può incidere in modo significativo sulla capacità di Unicredit di svolgere liberamente le proprie attività».
21) «Sulla Russia la Bce ha già valutato i rischi potenziali derivanti dal funzionamento della controllata di Unicredit (Ao Unicredit Bank) e ha imposto misure che obbligano Unicredit a liquidare la sua attività di prestito in Russia, a limitare la raccolta di depositi in Russia, a ridurre i pagamenti effettuati in Russia e a non concedere nuovi prestiti transfrontalieri. Il decreto afferma che i poteri prudenziali della Bce, secondo il governo italiano, non sono sufficienti a mitigare pienamente i rischi. Così facendo, in sostanza, sembra mettere in discussione la valutazione prudenziale effettuata dalla Bce e le stesse misure prudenziali adottate dalla Bce. Ma ai sensi del diritto dell'Unione, la Bce ha competenza esclusiva in relazione alla valutazione dei rischi prudenziali. Inoltre, l'Italia non ha neppure fornito alcun elemento specifico per spiegare perché la misura della Bce sia insufficiente, né perché la prescrizione di uscita dalla Russia sia idonea e sia la misura meno restrittiva necessaria per tutelare la sicurezza pubblica».
22) «La Bce ha già approvato l'acquisizione di Bpm da parte di UniCredit da un punto di vista prudenziale senza imporre condizioni. Non ha ritenuto necessario imporre ulteriori restrizioni alle attività residue di UniCredit in Russia per garantire la sicurezza finanziaria e la solidità della banca risultante dalla fusione. Va osservato anche che le preoccupazioni sollevate dal dpcm in merito alle attività di UniCredit in Russia non sono specifiche della concentrazione. Tali attività sono anteriori e indipendenti dall'acquisizione di Bpm, in quanto Unicredit operava sia in Italia che in Russia prima dell’operazione che non comporta pertanto alcun nuovo rischio che non esistesse in precedenza». (riproduzione riservata)