Divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche per chi viene condannato per una serie di gravi reati, fermo preventivo fino a dodici ore durante cortei e proteste e nuove strette su coltelli ed esplosivi. Sono solo alcune delle misure previste dal decreto sicurezza la cui bozza è stata approvata dal Consiglio dei ministri.
Tra le novità principali si trova la possibilità per il giudice di disporre, con la sentenza di condanna, il divieto di partecipazione a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici. In questi casi, al condannato può essere richiesto di presentarsi personalmente, anche più volte e negli orari indicati, all’ufficio o al comando di polizia nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni vietate. La violazione del divieto è punita con pene che vanno da quattro mesi a un anno di reclusione.
Il provvedimento si applica a una dozzina di fattispecie di reato, tra cui terrorismo con ordigni esplosivi, devastazione e saccheggio, strage, attentati alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia a corpi politici, amministrativi o giudiziari, incendio e danneggiamento di edifici pubblici o privati, infrastrutture di trasporto, monumenti, impianti industriali, cantieri e aziende agricole.
Rientrano inoltre l’omicidio volontario e preterintenzionale, anche tentato, e le lesioni personali aggravate o commesse con armi, sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite, nonché le aggressioni contro agenti di polizia, sanitari, arbitri e altri soggetti incaricati di garantire la regolarità delle manifestazioni sportive.
La bozza introduce il cosiddetto «fermo di prevenzione» (articolo 7, comma 2), secondo il quale durante specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni, ufficiali e agenti possono trattenere per un massimo di dodici ore persone per le quali sussista un fondato motivo di ritenere che possano mettere in pericolo il pacifico svolgimento dell’evento o la sicurezza pubblica.
Il fermo è ammesso solo in presenza di circostanze concrete di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto come il possesso di armi o strumenti atti ad offendere, l’uso di petardi, caschi o mezzi idonei a rendere difficile il riconoscimento, oppure la presenza di precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati violenti commessi negli ultimi cinque anni durante manifestazioni pubbliche.
Nei casi in cui risulti evidente la sussistenza di una «causa di giustificazione» (articoli 12 e 13) – come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi o lo stato di necessità – il pubblico ministero potrà procedere a un’annotazione preliminare in un apposito modello separato, garantendo comunque le stesse tutele difensive previste dall’iscrizione nel registro degli indagati.
Secondo il dl, chi porta fuori dalla propria abitazione lame affilate o appuntite di lunghezza superiore a otto centimetri senza giustificato motivo rischia la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il testo dispone inoltre il divieto di vendita, anche online, di armi improprie ai minori, in particolare strumenti da punta e taglio. Le sanzioni amministrative vanno da 500 a 3.000 euro e possono arrivare fino a 12.000 euro in caso di reiterazione, con la revoca della licenza. Gli esercenti avranno l’obbligo di tenere un registro elettronico delle operazioni di vendita, pena ulteriori sanzioni.
Sempre ai minori punta la prevenzione della violenza e del disagio giovanile. In questo ambito viene istituita, all’interno dei Centri per la famiglia, una rete territoriale di «alleanza educativa» che coinvolge nuclei familiari, scuole e realtà sportive locali.
Il tema delle armi viene affrontato anche nelle modifiche apportate al Testo unico sull’immigrazione, con l’inserimento tra i reati ostativi all’ingresso in Italia l’alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e il porto d’armi senza licenza.
La bozza inasprisce le pene per chi non si ferma a un posto di blocco e tenta la fuga mettendo a rischio l’incolumità altrui. Sono casi in cui è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni, insieme alla sospensione della patente per un periodo compreso tra uno e due anni e alla confisca del veicolo, a meno che non risulti intestato a una persona estranea al reato.
Nel caso degli sgomberi, la procedura accelerata viene estesa anche agli immobili che non rappresentano l’unica abitazione effettiva di chi presenta denuncia, attraverso la revisione dell’articolo 321-bis del codice di procedura penale. (riproduzione riservata)